Art. 124 
                 Misure correttive e sanzioni civili 
 
  1. Con la sentenza che accerta  la  violazione  di  un  diritto  di
proprieta' industriale possono  essere  disposti  l'inibitoria  della
fabbricazione,  del  commercio  e  dell'uso  delle  cose  costituenti
violazione del diritto, e l'ordine di ritiro definitivo dal commercio
delle medesime cose nei confronti di chi ne  sia  proprietario  o  ne
abbia comunque la disponibilita'. L'inibitoria e l'ordine  di  ritiro
definitivo dal commercio possono  essere  emessi  anche  contro  ogni
intermediario, che sia parte del giudizio  ed  i  cui  servizi  siano
utilizzati per violare un diritto di proprieta' industriale. 
  2. Pronunciando l'inibitoria, il giudice  puo'  fissare  una  somma
dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente  constatata
e per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento. 
  3. Con la sentenza che accerta  la  violazione  di  un  diritto  di
proprieta' industriale puo' essere ordinata la distruzione  di  tutte
le cose costituenti la violazione, se  non  vi  si  oppongono  motivi
particolari, a spese dell'autore della violazione.  Non  puo'  essere
ordinata la distruzione della cosa e l'avente diritto puo' conseguire
solo il risarcimento dei danni, se la distruzione della  cosa  e'  di
pregiudizio  all'economia  nazionale.  Se  i   prodotti   costituenti
violazione dei diritti di proprieta' industriale  sono  suscettibili,
previa adeguata modifica, di una utilizzazione legittima, puo' essere
disposto dal giudice, in luogo del ritiro  definitivo  o  della  loro
distruzione,  il  loro   ritiro   temporaneo   dal   commercio,   con
possibilita' di reinserimento a seguito degli adeguamenti  imposti  a
garanzia del rispetto del diritto. 
  4. Con la  sentenza  che  accerta  la  violazione  dei  diritti  di
proprieta' industriale, puo' essere ordinato che gli oggetti prodotti
importati o venduti in violazione del diritto e i mezzi specifici che
servono univocamente a produrli o ad attuare  il  metodo  o  processo
tutelato siano  assegnati  in  proprieta'  al  titolare  del  diritto
stesso, fermo restando il diritto al risarcimento del danno. 
  5.  E'  altresi'  in  facolta'  del  giudice,  su   richiesta   del
proprietario degli oggetti o dei mezzi di produzione di cui al  comma
4, tenuto  conto  della  residua  durata  del  titolo  di  proprieta'
industriale o delle particolari circostanze  del  caso,  ordinare  il
sequestro, a spese dell'autore della violazione, fino  all'estinzione
del titolo, degli oggetti e dei mezzi di produzione. In  quest'ultimo
caso, il titolare del diritto di proprieta' industriale puo' chiedere
che gli oggetti sequestrati gli siano aggiudicati al prezzo  che,  in
mancanza di accordo  tra  le  parti,  verra'  stabilito  dal  giudice
dell'esecuzione, sentito, occorrendo, un perito. 
  6. Delle cose costituenti  violazione  del  diritto  di  proprieta'
industriale non si puo' disporre la rimozione o la  distruzione,  ne'
puo' esserne interdetto l'uso quando appartengono a  chi  ne  fa  uso
personale o domestico. Nell'applicazione delle  sanzioni  l'autorita'
giudiziaria tiene conto della necessaria proporzione tra la  gravita'
delle violazioni e le sanzioni, nonche' dell'interesse dei terzi. 
  ((6-bis.    Nei     procedimenti     relativi     all'acquisizione,
all'utilizzazione o alla rivelazione illecite dei segreti commerciali
di cui all'articolo 98, il giudice, nel disporre le misure di cui  al
presente articolo e nel valutarne la proporzionalita',  considera  le
circostanze del caso concreto, tra le quali: 
    a) il valore e le altre caratteristiche  specifiche  dei  segreti
commerciali; 
    b) le misure adottate dal legittimo detentore  per  proteggere  i
segreti commerciali; 
    c)  la  condotta  dell'autore  della  violazione  nell'acquisire,
utilizzare o rivelare i segreti commerciali; 
    d) l'impatto dell'utilizzazione o della rivelazione illecite  dei
segreti commerciali; 
    e)  i  legittimi  interessi   delle   parti   e   l'impatto   che
l'accoglimento o il  rigetto  delle  misure  potrebbe  avere  per  le
stesse; 
    f) i legittimi interessi dei terzi; 
    g) l'interesse pubblico generale; 
    h) le esigenze di tutela dei diritti fondamentali. 
  6-ter.     Nei     procedimenti     relativi      all'acquisizione,
all'utilizzazione o alla rivelazione illecite dei segreti commerciali
di cui all'articolo 98, il  giudice  puo'  disporre,  in  alternativa
all'applicazione delle misure  di  cui  al  presente  articolo  e  su
istanza della parte  interessata,  il  pagamento  di  un  indennizzo,
qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: 
    a) la  parte  istante,  al  momento  dell'utilizzazione  o  della
rivelazione, non  conosceva  ne',  secondo  le  circostanze,  avrebbe
dovuto conoscere, del fatto che i  segreti  commerciali  erano  stati
ottenuti  da  un  terzo  che  li  stava   utilizzando   o   rivelando
illecitamente; 
    b) l'esecuzione di tali misure puo' essere eccessivamente onerosa
per la parte istante; 
    c) l'indennizzo risulti  adeguato  in  relazione  al  pregiudizio
subito dalla parte che ha chiesto l'applicazione delle misure. 
    6-quater. L'indennizzo liquidato a  norma  del  comma  6-ter  non
puo', in ogni caso, superare l'importo dei diritti dovuti qualora  la
parte istante  avesse  richiesto  l'autorizzazione  ad  utilizzare  i
segreti commerciali per il periodo di tempo per il  quale  l'utilizzo
degli stessi avrebbe potuto essere vietato.)) 
  7.  Sulle  contestazioni  che  sorgono  nell'eseguire   le   misure
menzionate in questo articolo decide, con ordinanza  non  soggetta  a
gravame, sentite le parti, assunte informazioni sommarie, il  giudice
che ha emesso la sentenza recante le misure anzidette.