Art. 125.
                       Risarcimento del danno
  1.  Il  risarcimento  dovuto al danneggiato e' liquidato secondo le
disposizioni  degli  articoli 1223, 1226 e 1227 del codice civile. Il
lucro  cessante  e'  valutato  dal  giudice anche tenendo conto degli
utili  realizzati  in  violazione  del  diritto  e  dei  compensi che
l'autore  della  violazione  avrebbe  dovuto  pagare  qualora  avesse
ottenuto licenza dal titolare del diritto.
  2.  La sentenza che provvede sul risarcimento dei danni puo' farne,
ad  istanza  di parte, la liquidazione in una somma globale stabilita
in base agli atti della causa e alle presunzioni che ne derivano.
 
          Nota all'art. 125:
              - Si  riporta il testo degli articoli 1223, 1226 e 1227
          del codice civile:
              "Art.  1223 (Risarcimento del danno). - Il risarcimento
          del  danno  per  l'inadempimento  o  per  il  ritardo  deve
          comprendere  cosi'  la perdita subita dal creditore come il
          mancato  guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata
          e diretta.".
              "Art.  1226 (Valutazione equitativa del danno). - Se il
          danno non puo' essere provato nel suo preciso ammontare, e'
          liquidato dal giudice con valutazione equitativa.".
              "Art.  1227 (Concorso del fatto colposo del creditore).
          - Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare
          il  danno, il risarcimento e' diminuito secondo la gravita'
          della  colpa  e  l'entita'  delle  conseguenze  che ne sono
          derivate.
              Il  risarcimento  non  e'  dovuto  per  i  danni che il
          creditore   avrebbe   potuto   evitare  usando  l'ordinaria
          diligenza.".