Art. 126. 
                    Pubblicazione della sentenza 
  1. L'autorita' giudiziaria puo' ordinare che l'ordinanza  cautelare
o la sentenza che accerta la violazione  dei  diritti  di  proprieta'
industriale sia pubblicata integralmente o  in  sunto  o  nella  sola
parte dispositiva, tenuto conto della gravita' dei fatti,  in  uno  o
piu' giornali da essa indicati, a spese del soccombente.