Art. 126. 
                    Pubblicazione della sentenza 
  1. L'autorita' giudiziaria puo' ordinare che l'ordinanza  cautelare
o la sentenza che accerta la violazione  dei  diritti  di  proprieta'
industriale sia pubblicata integralmente o  in  sunto  o  nella  sola
parte dispositiva, tenuto conto della gravita' dei fatti,  in  uno  o
piu' giornali da essa indicati, a spese del  soccombente.  ((In  ogni
caso, sono adottate le misure idonee  a  garantire  la  tutela  della
riservatezza dei segreti commerciali di cui all'articolo 98.)) 
  ((1-bis.    Nei     procedimenti     relativi     all'acquisizione,
all'utilizzazione o alla rivelazione illecite dei segreti commerciali
di cui all'articolo 98, il giudice,  nel  decidere  se  adottare  una
delle misure di cui al comma 1 e nel valutarne  la  proporzionalita',
considera le circostanze del caso concreto e, in particolare: 
    a) il valore dei segreti commerciali; 
    b)  la  condotta  dell'autore  della  violazione  nell'acquisire,
utilizzare o rivelare i segreti commerciali; 
    c) l'impatto dell'utilizzazione o della rivelazione illecite  dei
segreti commerciali; 
    d) il pericolo di ulteriore utilizzazione o rivelazione  illecite
dei segreti commerciali da parte dell'autore della violazione. 
  1-ter. Ai fini di cui al comma 1-bis, il giudice considera altresi'
se  le  informazioni  sull'autore  della  violazione  siano  tali  da
consentire l'identificazione di una persona fisica e, in tal caso, se
la pubblicazione di  tali  informazioni  sia  giustificata  anche  in
considerazione degli eventuali danni che  la  misura  puo'  provocare
alla vita privata e alla reputazione del medesimo autore.))