Art. 127.
                  Sanzioni penali e amministrative
  1.  Salva  l'applicazione  degli articoli 473, 474 e 517 del codice
penale,  chiunque  fabbrica,  vende, espone, adopera industrialmente,
introduce   nello  Stato  oggetti  in  violazione  di  un  titolo  di
proprieta'  industriale  valido  ai  sensi  delle  norme del presente
codice,  e'  punito, a querela di parte, con la multa fino a 1.032,91
euro.
  2.  Chiunque  appone,  su  un  oggetto,  parole  o  indicazioni non
corrispondenti  al  vero,  tendenti  a  far credere che l'oggetto sia
protetto  da  brevetto,  disegno  o modello oppure topografia o a far
credere  che il marchio che lo contraddistingue sia stato registrato,
e' punito con la sanzione amministrativa da 51,65 euro a 516,46 euro.
  3.  Salvo che il fatto costituisca reato, e' punito con la sanzione
amministrativa fino a 2.065,83 euro, anche quando non vi sia danno al
terzo,  chiunque  faccia  uso  di  un marchio registrato, dopo che la
relativa  registrazione e' stata dichiarata nulla, quando la causa di
nullita' comporta la illiceita' dell'uso del marchio, oppure sopprima
il  marchio del produttore o del commerciante da cui abbia ricevuto i
prodotti o le merci a fini commerciali.
 
          Note all'art. 127:
              - Si riporta il testo degli articoli 473, 474 e 517 del
          codice penale:
              "Art.  473  (Contraffazione, alterazione o uso di segni
          distintivi    di   opere   dell'ingegno   o   di   prodotti
          industriali).  -  Chiunque  contraffa  o  altera i marchi o
          segni   distintivi,   nazionali   o   esteri,  delle  opere
          dell'ingegno  o  dei  prodotti  industriali,  ovvero, senza
          essere  concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso
          di  tali  marchi o segni contraffatti o alterati, e' punito
          con  la  reclusione  fino  a tre anni e con la multa fino a
          lire quattro milioni.
              Alla  stessa  pena  soggiace  chi  contraffa  o  altera
          brevetti,   disegni  o  modelli  industriali,  nazionali  o
          esteri,  ovvero, senza essere concorso nella contraffazione
          o  alterazione,  fa uso di tali brevetti, disegni o modelli
          contraffatti o alterati.
              Le  disposizioni  precedenti  si  applicano  sempre che
          siano  state osservate le norme delle leggi interne o delle
          convenzioni  internazionali  sulla  tutela della proprieta'
          intellettuale o industriale.".
              "Art.  474  (Introduzione  nello  Stato  e commercio di
          prodotti  con  segni  falsi). - Chiunque, fuori dei casi di
          concorso  nei  delitti  preveduti dall'articolo precedente,
          introduce  nel  territorio dello Stato per farne commercio,
          detiene  per vendere, o pone in vendita, o mette altrimenti
          in  circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali,
          con   marchi   o  segni  distintivi,  nazionali  o  esteri,
          contraffatti o alterati, e' punito con la reclusione fino a
          due anni e con la multa fino a lire quattro milioni.
              Si   applica   la  disposizione  dell'ultimo  capoverso
          dell'articolo precedente.".
              "Art.  517  (Vendita  di prodotti industriali con segni
          mendaci).  - Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in
          circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con
          nomi,  marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a
          indurre  in inganno il compratore sull'origine, provenienza
          o  qualita'  dell'opera  o  del  prodotto, e' punito, se il
          fatto  non e' preveduto come reato da altra disposizione di
          legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino
          a lire due milioni.".