Art. 128.
                             Descrizione
  1.  Il  titolare  di  un  diritto industriale puo' chiedere che sia
disposta  la descrizione degli oggetti costituenti violazione di tale
diritto,  nonche'  dei  mezzi  adibiti alla produzione dei medesimi e
degli elementi di prova concernenti la denunciata violazione e la sua
entita'.
  2.  L'istanza  si  propone  con ricorso al Presidente della sezione
specializzata  del tribunale competente per il giudizio di merito, ai
sensi dell'articolo 120.
  3.  Il  Presidente  della  sezione  specializzata fissa con decreto
l'udienza  di  comparizione e stabilisce il termine perentorio per la
notificazione del decreto.
  4.  Lo  stesso giudice, sentite le parti e assunte, quando occorre,
sommarie  informazioni,  provvede con ordinanza non impugnabile e, se
dispone  la  descrizione, indica le misure necessarie da adottare per
garantire   la   tutela  delle  informazioni  riservate  e  autorizza
l'eventuale prelevamento di campioni degli oggetti di cui al comma 1.
Quando   la  convocazione  della  controparte  potrebbe  pregiudicare
l'attuazione  del  provvedimento,  provvede sull'istanza con decreto,
motivato, in deroga a quanto previsto al comma 3.
  5.  L'ordinanza  di accoglimento, ove la domanda sia stata proposta
prima  dell'inizio  della  causa  di  merito, deve fissare un termine
perentorio non superiore a trenta giorni per l'inizio del giudizio di
merito.
  6.  Il  provvedimento  perde  di  efficacia  se non e' eseguito nel
termine di cui all'articolo 675 del codice di procedura civile.
  7.  Si  applica  anche  alla  descrizione il disposto dell'articolo
669-undicies del codice di procedura civile.
 
          Nota all'art. 128:
              - Il testo dell'art. 675 del codice di procedura civile
          e' il seguente:
              «Art. 675 (Termine d'efficacia del provvedimento). - Il
          provvedimento  che  autorizza il sequestro perde efficacia,
          se  non e' eseguito entro il termine di trenta giorni dalla
          pronuncia.».