Art. 129.
                              Sequestro
  1.  Il  titolare  di  un  diritto  di  proprieta'  industriale puo'
chiedere  il  sequestro  di alcuni o di tutti gli oggetti costituenti
violazione di tale diritto, nonche' dei mezzi adibiti alla produzione
dei  medesimi  e  degli  elementi  di prova concernenti la denunciata
violazione.  Sono  adottate  in  quest'ultimo caso le misure idonee a
garantire la tutela delle informazioni riservate.
  2.  Il  procedimento  di  sequestro e' disciplinato dalle norme del
codice di procedura civile, concernenti i procedimenti cautelari.
  3.  Salve  le  esigenze  della  giustizia penale non possono essere
sequestrati,  ma soltanto descritti, gli oggetti nei quali si ravvisi
la  violazione  di  un  diritto  di  proprieta'  industriale, finche'
figurino  nel  recinto  di  un esposizione, ufficiale o ufficialmente
riconosciuta,  tenuta nel territorio dello Stato, o siano in transito
da o per la medesima.