Art. 129. 
                      (Descrizione e sequestro) 
 
  1. Il  titolare  di  un  diritto  di  proprieta'  industriale  puo'
chiedere la  descrizione  o  il  sequestro,  ed  anche  il  sequestro
subordinatamente alla descrizione, di alcuni o di tutti  gli  oggetti
costituenti violazione di tale diritto,  nonche'  dei  mezzi  adibiti
alla produzione dei medesimi e degli elementi di prova concernenti la
denunciata violazione e la  sua  entita'.  Sono  adottate  le  misure
idonee a garantire la tutela delle informazioni riservate. 
  2. Il giudice, sentite le parti e assunte, quando occorre, sommarie
informazioni, provvede con ordinanza e, se  dispone  la  descrizione,
autorizza l'eventuale prelevamento di campioni degli oggetti  di  cui
al comma 1. In casi di speciale  urgenza,  e  in  particolare  quando
eventuali  ritardi  potrebbero  causare  un  danno  irreparabile   al
titolare dei diritti  o  quando  la  convocazione  della  controparte
potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento di descrizione o
di sequestro, provvede sull'istanza con decreto motivato. 
  3. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 24 LUGLIO 2023, N. 102)). 
  4. I procedimenti di descrizione e di sequestro  sono  disciplinati
dalle norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti
cautelari, in quanto compatibili e non derogate dal presente  codice.
Ai fini  della  conferma,  modifica  o  revoca  della  descrizione  e
dell'eventuale concessione delle misure cautelari chieste  unitamente
o subordinatamente alla descrizione, il giudice  fissa  l'udienza  di
discussione tenendo conto della descrizione allo scopo  di  valutarne
il risultato.