Art. 13.
                        Capacita' distintiva
  1.  Non  possono  costituire  oggetto di registrazione come marchio
d'impresa  i  segni  privi  di  carattere distintivo e in particolare
quelli  costituiti  esclusivamente  dalle  denominazioni generiche di
prodotti  o  servizi  o  da  indicazioni  descrittive  che ad essi si
riferiscono,  come  i  segni  che  in  commercio  possono  servire  a
designare  la  specie, la qualita', la quantita', la destinazione, il
valore, la provenienza geografica ovvero l'epoca di fabbricazione del
prodotto o della prestazione del servizio o altre caratteristiche del
prodotto o servizio.
  2.  In  deroga  al  comma 1 e all'articolo 12, comma 1, lettera a),
possono  costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i
segni  che  prima  della domanda di registrazione, a seguito dell'uso
che ne sia stato fatto, abbiano acquistato carattere distintivo.
  3.  Il  marchio  non  puo' essere dichiarato o considerato nullo se
prima  della proposizione della domanda o dell'eccezione di nullita',
il  segno  che  ne  forma oggetto, a seguito dell'uso che ne e' stato
fatto, ha acquistato carattere distintivo.
  4.   Il   marchio   decade   se,  per  il  fatto  dell'attivita'  o
dell'inattivita'   del  suo  titolare,  sia  divenuto  nel  commercio
denominazione  generica  del  prodotto  o  comunque  servizio o abbia
perduto la sua capacita' distintiva.