Art. 13.
                        Capacita' distintiva
((1.  Non  possono  costituire  oggetto di registrazione come marchio
d'impresa i segni privi di carattere distintivo e in particolare:
    a)  quelli che consistono esclusivamente in segni divenuti di uso
comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio;
    b) quelli costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche
di  prodotti  o  servizi  o da indicazioni descrittive che ad essi si
riferiscono,  come  i  segni  che  in  commercio  possono  servire  a
designare  la  specie, la qualita', la quantita', la destinazione, il
valore, la provenienza geografica ovvero l'epoca di fabbricazione del
prodotto o della prestazione del servizio o altre caratteristiche del
prodotto o servizio.))
  2.  In  deroga al comma 1 (( . . . )) possono costituire oggetto di
registrazione  come marchio d'impresa i segni che prima della domanda
di  registrazione, a seguito dell'uso che ne sia stato fatto, abbiano
acquistato carattere distintivo.
  3.  Il  marchio  non  puo' essere dichiarato o considerato nullo se
prima  della proposizione della domanda o dell'eccezione di nullita',
il  segno  che  ne  forma oggetto, a seguito dell'uso che ne e' stato
fatto, ha acquistato carattere distintivo.
  4.   Il   marchio   decade   se,  per  il  fatto  dell'attivita'  o
dell'inattivita'   del  suo  titolare,  sia  divenuto  nel  commercio
denominazione  generica  del prodotto o ((servizio o abbia comunque))
perduto la sua capacita' distintiva.