Art. 130.
              ((Esecuzione di descrizione e sequestro))
  1.  La  descrizione  e  il  sequestro  vengono  eseguiti a mezzo di
ufficiale  giudiziario,  con l'assistenza, ove occorra, di uno o piu'
periti  ed  anche  con  l'impiego  di  mezzi tecnici di accertamento,
fotografici o di altra natura.
  2.  Gli  interessati  possono  essere autorizzati ad assistere alle
operazioni anche a mezzo di loro rappresentanti e ad essere assistiti
da tecnici di loro fiducia.
  3.  Decorso  il  termine  dell'articolo 675 del codice di procedura
civile,  possono  essere completate le operazioni di descrizione e di
sequestro  gia'  iniziate,  ma  non  possono  esserne  iniziate altre
fondate  sullo  stesso  provvedimento.  Resta  salva  la  facolta' di
chiedere   al   giudice   di   disporre  ulteriori  provvedimenti  di
descrizione o sequestro nel corso del procedimento di merito.
  4.  La  descrizione  e  il  sequestro  possono  concernere  oggetti
appartenenti  a  soggetti anche non identificati nel ricorso, purche'
si  tratti di oggetti prodotti, offerti, importati, esportati o messi
in  commercio  dalla  parte  nei  cui  confronti siano stati emessi i
suddetti  provvedimenti  e  purche' tali oggetti non siano adibiti ad
uso personale.
  5.  Il  verbale delle operazioni di sequestro e di descrizione, con
il  ricorso  ed il provvedimento, deve essere notificato al terzo cui
appartengono gli oggetti sui quali descrizione o sequestro sono stati
eseguiti,  entro  quindici  giorni  dalla  data  di conclusione delle
operazioni stesse a pena di inefficacia.