Art. 132.
                Anticipazione della tutela cautelare
  1.  I  provvedimenti  di  cui  agli articoli 128, 129 e 131 possono
essere  concessi  anche in corso di brevettazione o di registrazione,
purche'  la domanda sia stata resa accessibile al pubblico oppure nei
confronti delle persone a cui la domanda sia stata notificata.