Art. 134
                         Norme di procedura

  1. Nei procedimenti giudiziari in materia di proprieta' industriale
e  di  concorrenza  sleale, con esclusione delle sole fattispecie che
non interferiscono neppure indirettamente con l'esercizio dei diritti
di  proprieta'  industriale, nonche' in materia di illeciti afferenti
all'esercizio  di  diritti  di  proprieta' industriale ai sensi della
legge  10 ottobre 1990, n. 287, e degli articoli 81 e 82 del Trattato
UE,  la  cui  cognizione  e' del giudice ordinario, ed in generale in
materie  di  competenza  delle  sezioni  specializzate quivi comprese
quelle  che  presentano  ragioni  di  connessione  anche impropria si
applicano  le norme dei capi I e IV del titolo II e quelle del titolo
III  del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e, per quanto non
disciplinato  dalle  norme suddette, si applicano le disposizioni del
codice  di procedura civile in quanto compatibili, salva in ogni caso
l'applicabilita' dell'articolo 121, comma 5.
  2.  Negli arbitrati sulle materie di cui al comma 1 si applicano le
norme  degli articoli 35 e 36 del titolo V del decreto legislativo 17
gennaio 2003, n. 5.
  3.  Tutte  le  controversie  nelle materie di cui al comma 1, quivi
comprese  quelle disciplinate dagli articoli 64 e 65 e dagli articoli
98  e  99,  sono devolute alla cognizione delle sezioni specializzate
previste  dall'articolo 16 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, come
integrato dall'articolo 120. Rientrano nella competenza delle sezioni
specializzate  anche  le  controversie  in  materia  di indennita' di
espropriazione  dei diritti di proprieta' industriale, di cui conosce
il giudice ordinario.
 
          Note all art. 134:
              - La  legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante "Norme per
          la  tutela  della concorrenza e del mercato", e' pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 1990, n. 240.
              - Il  Trattato  sull'Unione europea e' pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale  della  Comunita'  europea n. C 325 del
          24 dicembre 2002.
              - Il titolo II, capo I e IV e il titolo III del decreto
          legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, concernente "Definizione
          dei  procedimenti  in  materia  di  diritto societario e di
          intermediazione  finanziaria, nonche' in materia bancaria e
          creditizia,   in   attuazione   dell'art.  12  della  legge
          3 ottobre   2001,   n.   366",  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale  22 gennaio  2003,  n. 17, supplemento ordinario,
          recano, rispettivamente:
              "TITOLO  II  -  Del  processo  di cognizione davanti al
          Tribunale.".
              "Capo  I  -  Del procedimento di primo grado davanti al
          Tribunale in composizione collegiale;".
              "Capo IV - Del procedimento in grado di appello;".
              "TITOLO III - Del procedimento cautelare.".
              - Il  testo  degli  articoli 35  e  36 del titolo V del
          citato decreto legislativo n. 5 del 2003, e' il seguente:
              "Art.  35  (Disciplina  inderogabile  del  procedimento
          arbitrale).  -  1. La  domanda  di arbitrato proposta dalla
          societa'  o  in  suo  confronto  e'  depositata  presso  il
          registro delle imprese ed e' accessibile ai soci.
              2.  Nel procedimento arbitrale promosso a seguito della
          clausola compromissoria di cui all'art. 34, l'intervento di
          terzi a norma dell'art. 105 del c.p.c. nonche' l'intervento
          di altri soci a norma degli articoli 106 e 107 dello stesso
          codice  e'  ammesso fino alla prima udienza di trattazione.
          Si applica l'art. 820, comma secondo, del c.p.c.
              3.  Nel  procedimento  arbitrale  non si applica l'art.
          819,  primo  comma,  del c.p.c.; tuttavia il lodo e' sempre
          impugnabile,   anche   in  deroga  a  quanto  previsto  per
          l'arbitrato  internazionale  dall'art.  838  del  c.p.c., a
          norma  degli  articoli 829, primo comma, e 831 dello stesso
          codice.
              4.  Le  statuizioni  del  lodo  sono  vincolanti per la
          societa'.
              5.  La  devoluzione in arbitrato, anche non rituale, di
          una  controversia  non  preclude  il  ricorso  alla  tutela
          cautelare  a norma dell'art. 669-quinques del c.p.c., ma se
          la  clausola  compromissoria  consente  la  devoluzione  in
          arbitrato di controversie aventi ad oggetto la validita' di
          delibere  assembleari agli arbitri compete sempre il potere
          di  disporre, con ordinanza non reclamabile, la sospensione
          dell'efficacia della delibera.
              5-bis.  I  dispositivi  dell'ordinanza di sospensione e
          del   lodo   che  decide  sull'impugnazione  devono  essere
          iscritti,  a  cura degli amministratori, nel registro delle
          imprese.".
              "Art.  36 (Decisione secondo diritto). - 1. Anche se la
          clausola  compromissoria  autorizza  gli arbitri a decidere
          secondo  equita'  ovvero  con  lodo  non  impugnabile,  gli
          arbitri   debbono   decidere   secondo  diritto,  con  lodo
          impugnabile anche a norma dell'art. 829, secondo comma, del
          c.p.c.  quando per decidere abbiano conosciuto di questioni
          non  compromettibili  ovvero  quando l'oggetto del giudizio
          sia costituito dalla validita' di delibere assembleari.
              2.  La  presente  disposizione si applica anche al lodo
          emesso in un arbitrato internazionale.".
              - Il  testo  dell'art. 16 della legge 12 dicembre 2002,
          n.  273,  concernente  "Misure  per  favorire  l'iniziativa
          privata  e lo sviluppo della concorrenza", pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale  14 dicembre  2002, n. 293, supplemento
          ordinario, e' il seguente:
              "Art.  16  (Delega  al  Governo  per  l'istituzione  di
          sezioni dei Tribunali specializzate in materia di proprieta
          industriale  e  intellettuale). - 1. Il Governo e' delegato
          ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
          della  presente  legge,  sentite  le competenti Commissioni
          parlamentari,  uno  o  piu'  decreti legislativi diretti ad
          assicurare  una  piu'  rapida  ed  efficace definizione dei
          procedimenti  giudiziari  in  materia di marchi nazionali e
          comunitari,  brevetti  d'invenzione  e  per  nuove varieta'
          vegetali,  modelli di utilita', disegni e modelli e diritto
          d'autore  nonche'  di  fattispecie  di  concorrenza  sleale
          interferenti  con  la tutela della proprieta' industriale e
          intellettuale,   secondo  i  seguenti  principi  e  criteri
          direttivi:
                a) istituire  presso i Tribunali e le Corti d'appello
          di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli,
          Palermo,   Roma,   Torino,   Trieste   e   Venezia  sezioni
          specializzate  a composizione collegiale per la trattazione
          delle  controversie  riguardanti le materie indicate, senza
          oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato ne' incrementi
          di dotazioni organiche;
                b) prevedere  altresi'  che nelle materie indicate le
          competenze  riservate dalle leggi vigenti al presidente del
          Tribunale e al presidente della Corte d'appello spettino al
          presidente  delle  rispettive  sezioni specializzate, senza
          oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato ne' incrementi
          di dotazioni organiche;
                c) attribuire  alle sezioni specializzate di cui alla
          lettera a) la pertinente competenza territoriale.
              2.  I  decreti  legislativi  di  cui  al  comma  1 sono
          adottati   dal  Governo  su  proposta  del  Ministro  della
          giustizia,  di  concerto  con  i  Ministri  delle attivita'
          produttive e dell'economia e delle finanze.
              3. Nell'emanare le necessarie disposizioni transitorie,
          il   Governo   avra'   cura   di  evitare  che  le  sezioni
          specializzate  di cui al comma 1, lettera a), siano gravate
          da  un  carico  iniziale  di  procedimenti che ne impedisca
          l'efficiente avvio.
              4.  Entro  due  anni dalla data di entrata in vigore di
          ciascuno  dei  decreti  legislativi  di  cui al comma 1, il
          Governo  puo'  adottare  un  decreto  legislativo  volto  a
          rivedere la dislocazione delle sezioni specializzate di cui
          alla   lettera   a)   del  comma  1  in  conseguenza  della
          rideterminazione  delle  circoscrizioni  territoriali degli
          uffici  giudiziari  con  l'osservanza delle modalita' e dei
          principi e criteri direttivi indicati nei commi 1 e 2.".