Art. 134 Norme di procedura 1. Nei procedimenti giudiziari in materia di proprieta' industriale e di concorrenza sleale, con esclusione delle sole fattispecie che non interferiscono neppure indirettamente con l'esercizio dei diritti di proprieta' industriale, nonche' in materia di illeciti afferenti all'esercizio di diritti di proprieta' industriale ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e degli articoli 81 e 82 del Trattato UE, la cui cognizione e' del giudice ordinario, ed in generale in materie di competenza delle sezioni specializzate quivi comprese quelle che presentano ragioni di connessione anche impropria si applicano le norme dei capi I e IV del titolo II e quelle del titolo III del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e, per quanto non disciplinato dalle norme suddette, si applicano le disposizioni del codice di procedura civile in quanto compatibili, salva in ogni caso l'applicabilita' dell'articolo 121, comma 5. 2. Negli arbitrati sulle materie di cui al comma 1 si applicano le norme degli articoli 35 e 36 del titolo V del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5. 3. Tutte le controversie nelle materie di cui al comma 1, quivi comprese quelle disciplinate dagli articoli 64 e 65 e dagli articoli 98 e 99, sono devolute alla cognizione delle sezioni specializzate previste dall'articolo 16 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, come integrato dall'articolo 120. Rientrano nella competenza delle sezioni specializzate anche le controversie in materia di indennita' di espropriazione dei diritti di proprieta' industriale, di cui conosce il giudice ordinario.
Note all art. 134: - La legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante "Norme per la tutela della concorrenza e del mercato", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 1990, n. 240. - Il Trattato sull'Unione europea e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea n. C 325 del 24 dicembre 2002. - Il titolo II, capo I e IV e il titolo III del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, concernente "Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonche' in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'art. 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 gennaio 2003, n. 17, supplemento ordinario, recano, rispettivamente: "TITOLO II - Del processo di cognizione davanti al Tribunale.". "Capo I - Del procedimento di primo grado davanti al Tribunale in composizione collegiale;". "Capo IV - Del procedimento in grado di appello;". "TITOLO III - Del procedimento cautelare.". - Il testo degli articoli 35 e 36 del titolo V del citato decreto legislativo n. 5 del 2003, e' il seguente: "Art. 35 (Disciplina inderogabile del procedimento arbitrale). - 1. La domanda di arbitrato proposta dalla societa' o in suo confronto e' depositata presso il registro delle imprese ed e' accessibile ai soci. 2. Nel procedimento arbitrale promosso a seguito della clausola compromissoria di cui all'art. 34, l'intervento di terzi a norma dell'art. 105 del c.p.c. nonche' l'intervento di altri soci a norma degli articoli 106 e 107 dello stesso codice e' ammesso fino alla prima udienza di trattazione. Si applica l'art. 820, comma secondo, del c.p.c. 3. Nel procedimento arbitrale non si applica l'art. 819, primo comma, del c.p.c.; tuttavia il lodo e' sempre impugnabile, anche in deroga a quanto previsto per l'arbitrato internazionale dall'art. 838 del c.p.c., a norma degli articoli 829, primo comma, e 831 dello stesso codice. 4. Le statuizioni del lodo sono vincolanti per la societa'. 5. La devoluzione in arbitrato, anche non rituale, di una controversia non preclude il ricorso alla tutela cautelare a norma dell'art. 669-quinques del c.p.c., ma se la clausola compromissoria consente la devoluzione in arbitrato di controversie aventi ad oggetto la validita' di delibere assembleari agli arbitri compete sempre il potere di disporre, con ordinanza non reclamabile, la sospensione dell'efficacia della delibera. 5-bis. I dispositivi dell'ordinanza di sospensione e del lodo che decide sull'impugnazione devono essere iscritti, a cura degli amministratori, nel registro delle imprese.". "Art. 36 (Decisione secondo diritto). - 1. Anche se la clausola compromissoria autorizza gli arbitri a decidere secondo equita' ovvero con lodo non impugnabile, gli arbitri debbono decidere secondo diritto, con lodo impugnabile anche a norma dell'art. 829, secondo comma, del c.p.c. quando per decidere abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero quando l'oggetto del giudizio sia costituito dalla validita' di delibere assembleari. 2. La presente disposizione si applica anche al lodo emesso in un arbitrato internazionale.". - Il testo dell'art. 16 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, concernente "Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 2002, n. 293, supplemento ordinario, e' il seguente: "Art. 16 (Delega al Governo per l'istituzione di sezioni dei Tribunali specializzate in materia di proprieta industriale e intellettuale). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari, uno o piu' decreti legislativi diretti ad assicurare una piu' rapida ed efficace definizione dei procedimenti giudiziari in materia di marchi nazionali e comunitari, brevetti d'invenzione e per nuove varieta' vegetali, modelli di utilita', disegni e modelli e diritto d'autore nonche' di fattispecie di concorrenza sleale interferenti con la tutela della proprieta' industriale e intellettuale, secondo i seguenti principi e criteri direttivi: a) istituire presso i Tribunali e le Corti d'appello di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia sezioni specializzate a composizione collegiale per la trattazione delle controversie riguardanti le materie indicate, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato ne' incrementi di dotazioni organiche; b) prevedere altresi' che nelle materie indicate le competenze riservate dalle leggi vigenti al presidente del Tribunale e al presidente della Corte d'appello spettino al presidente delle rispettive sezioni specializzate, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato ne' incrementi di dotazioni organiche; c) attribuire alle sezioni specializzate di cui alla lettera a) la pertinente competenza territoriale. 2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati dal Governo su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri delle attivita' produttive e dell'economia e delle finanze. 3. Nell'emanare le necessarie disposizioni transitorie, il Governo avra' cura di evitare che le sezioni specializzate di cui al comma 1, lettera a), siano gravate da un carico iniziale di procedimenti che ne impedisca l'efficiente avvio. 4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo puo' adottare un decreto legislativo volto a rivedere la dislocazione delle sezioni specializzate di cui alla lettera a) del comma 1 in conseguenza della rideterminazione delle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari con l'osservanza delle modalita' e dei principi e criteri direttivi indicati nei commi 1 e 2.".