Art. 135.
                       Commissione dei ricorsi
  1.  Contro  i provvedimenti dell'Ufficio italiano brevetti e marchi
che  respingono  totalmente  o parzialmente una domanda o istanza che
rifiutano la trascrizione oppure che impediscono il riconoscimento di
un diritto e negli alti casi previsti dal presente codice, e' ammesso
ricorso  entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di
ricevimento  della  comunicazione  del provvedimento alla Commissione
dei ricorsi.
  2.  La  Commissione  dei  ricorsi,  istituita  con regio decreto 29
giugno  1939,  n.  1127,  e' composta di un presidente, un presidente
aggiunto  e  di  otto  membri  scelti  fra  i magistrati di grado non
inferiore  a  quello  di  consigliere d'appello, sentito il Consiglio
superiore   della   magistratura,  o  tra  i  professori  di  materie
giuridiche delle universita' o degli istituti superiori dello Stato.
  3.  La  Commissione  si  articola  in  due  sezioni, presiedute dal
presidente  e  dal  preidente  aggiunto. Il presidente, il presidente
aggiunto  ed i membri della Commissione sono nominati con decreto del
Ministro  delle  attivita'  produttive,  durano  in  carica due anni.
L'incarico e' rinnovabile.
  4.  Alla  Commissione  di  cui  al comma 2 possono essere aggregati
tecnici  scelti  dal  presidente tra i professori delle universita' e
degli   istituti   superiori   e   tra  i  consulenti  in  proprieta'
industriale,  iscritti  all'Ordine  aventi  una comprovata esperienza
come  consulenti tecnici d'ufficio, per riferire su singole questioni
ad essa sottoposte. I tecnici aggregati non hanno voto deliberativo.
  5.  La  scelta dei componenti la Commissione anzidetta, nonche' dei
tecnici,  puo' cadere sia su funzionari in attivita' di servizio, sia
su  funzionari  a  riposo,  ferme le categorie di funzionari entro le
quali la scelta deve essere effettuata.
  6.  La Commissione dei ricorsi e' assistita da una segreteria i cui
componenti  sono nominati con lo stesso decreto di costituzione della
Commissione,  o  con  decreto  a parte. I componenti della segreteria
debbono essere scelti fra i funzionari dell'Ufficio italiano brevetti
e  marchi  ed  il  trattamento  economico  e'  quello stabilito dalla
vigente normativa legislativa, regolamentare o contrattuale.
  7.  La Commissione dei ricorsi ha funzione consultiva del Ministero
delle   attivita'   produttive   nella   materia   della   proprieta'
industriale.   Tale   funzione  viene  esercitata  su  richiesta  del
Ministero  delle attivita' produttive. Le sedute della Commissione in
sede  consultiva  non  sono valide se non sia presente la maggioranza
assoluta dei suoi membri aventi voto deliberativo.
  8.  I  compensi  per  i  componenti la Commissione, i componenti la
segreteria della Commissione ed i tecnici aggregati alla Commissione,
sono determinati con decreto del Ministro delle attivita' produttive,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
 
          Nota all'art. 135:
              - Il regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, concernente
          «Testo   delle   disposizioni  legislative  in  materia  di
          brevetti  per  invenzioni industriali», e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 14 agosto 1939, n. 189.