Art. 136.
             Procedura avanti la Commissione dei Ricorsi
  1.  Il  ricorso  deve  essere notificato tanto all'Ufficio italiano
brevetti  e  marchi  quanto  ai  controinteressati  ai  quali  l'atto
direttamente  si  riferisce  entro  il  termine di sessanta giorni da
quello  in cui l'interessato ne abbia ricevuto la comunicazione, o ne
abbia  avuto  conoscenza, o, per gli atti di cui non sia richiesta la
comunicazione  individuale,  dal giorno in cui sia scaduto il termine
della  pubblicazione, se questa sia prevista da disposizioni di legge
o  di  regolamento,  salvo  l'obbligo  di  integrare con le ulteriori
notifiche  agli  altri  controinteressati,  che  siano ordinate dalla
Commissione  dei  ricorsi.  Il  ricorso,  con la prova delle avvenute
notifiche,  con copia del provvedimento impugnato ove in possesso del
ricorrente  e  con i documenti di cui il ricorrerte intenda avvalersi
in  giudizio,  deve  essere  depositato,  entro  il termine di trenta
giorni  dall'ultima  notifica,  presso gli uffici di cui all'articolo
147 o inviato direttamente, per raccomandata postale, alla segreteria
della  Commissione  dei ricorsi, presso l'Ufficio italiano brevetti e
marchi.
  2.  Insieme al ricorso, deve presentarsi la prova del pagamento del
contributo unificato di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
  3.  All'originale  del  ricorso  devono essere unite tante copie in
carta  libera  quanti  sono  i  componenti  della  Commissione  e  le
controparti,  salva,  tuttavia,  la  facolta'  del  Presidente  della
Commissione  di  richiedere  agli  interessati  un numero maggiore di
copie.
  4.  La mancata produzione della copia del provvedimento impugnato e
della  documentazione  a  sostegno del ricorso non implica decadenza.
L'Ufficio  italiano  brevetti  e  marchi,  entro  trenta giorni dalla
scadenza  del  termine  cli  deposito  del  ricorso,  deve  produrre,
mediante  inserimento  in  apposito fascicolo tenuto dalla segreteria
della  Commissione,  l'eventuale  provvedimento impugnato nonche' gli
atti  ed i documenti in base ai quali l'atto e' stato emanato, quelli
in esso citati, e quelli che l'ufficio ritiene utili al giudizio.
  5.  Il Presidente della Commissione assegna il ricorso alla sezione
competente. Il Presidente o il Presidente aggiunto nomina un relatore
tra i componenti assegnati alla sezione e, ove si tratti di questioni
di  natura tecnica, puo' nominare anche uno o piu' relatori aggiunti,
scelti tra i tecnici aggregati.
  6.  Il  Presidente, o il relatore da lui delegato, fissa i termini,
non  superiori  in  ogni caso a sessanta giorni, per la presentazione
delle  memorie  e  delle repliche delle controparti e per il deposito
dei relativi documenti.
  7.  Scaduti  i  termini  di  cui  al  comma  6, la Commissione puo'
disporre  i  mezzi  istruttori  che  ritiene opportuni, stabilendo le
modalita'  della loro assunzione. Il Presidente, o il relatore da lui
delegato,  durante  il  corso dell'istruttoria, puo' sentire le parti
per   eventuali   chiarimenti.  Ove  i  mezzi  istruttori  non  siano
necessari,  o,  comunque,  dopo l'espletamento di essi, il Presidente
fissa la data per la discussione dinanzi alla Commissione.
  8.  Le  sezioni  della  Commissione,  quando  decidono sui ricorsi,
giudicano  con  l'intervento  di un Presidente e di due membri aventi
voto deliberativo.
  9.  La  Commissione  ha  facolta'  di chiedere all'Ufficio italiano
brevetti e marchi chiarimenti e documenti.
  10.  Il  ricorrente,  o  il suo mandatario se vi sia, che ne faccia
domanda  in  tempo  utile  e  comunque  almeno due giorni prima della
discussione  ha diritto di essere ammesso ad esporre oralmente le sue
ragioni.  Il  ricorrente  puo' stare in giudizio personalmente o puo'
farsi  assistere  da un legale ed anche da un tecnico. L'Ufficio puo'
costituirsi  in  giudizio  come  Amministrazione  resistente  con  un
proprio  funzionario.  Aperta  la  seduta,  il relatore riferisce sul
ricorso. Successivamente le parti, od i loro incaricati, espongono le
loro  ragioni  e, nel caso di richiesta dei membri della Commissione,
il direttore dell'Ufficio italiano brevetti e marchi o il funzionario
dello  stesso ufficio, da lui designato a rappresentarlo, fornisce le
notizie ed i documenti richiesti.
  11.  Ogni  interessato,  prima della chiusura della discussione del
ricorso,  puo'  presentare  alla Commissione memorie esplicative. Se,
durante   la   discussione,  emergono  fatti  nuovi  influenti  sulla
decisione essi devono essere contestati alle parti.
  12.   La  Commissione  ha  sempre  facolta'  di  disporre  i  mezzi
istruttori che creda opportuni ed ha altresi' facolta', in ogni caso,
di   ordinare   il   differimento  della  decisione,  o  anche  della
discussione, ad altra seduta.
  13. La Commissione decide dopo che le parti si sono allontanate.
  14.   La  Commissione  dei  ricorsi,  ove  ritenga  irricevibile  o
inammissibile  il ricorso, lo dichiara con sentenza; se riconosce che
il  ricorso  e'  infondato,  lo  rigetta con sentenza; se accoglie il
ricorso annulla l'atto in tutto o in parte.
  15.   Il  relatore,  od  un  altro  membro  della  Commissione,  e'
incaricato   di   redigere  la  sentenza  esponendo  i  motivi  della
decisione.
  16.  La  sentenza  e'  notificata, per raccomandata postale, a cura
della   segreteria  della  Commissione,  all'interessato  od  al  suo
mandatario,  se  nominato, ed e' pubblicata nel Bollettino ufficiale,
nella  sola parte dispositiva, salva la facolta' della Commissione di
disporre  che  le sentenze vengano pubblicate integralmente nel detto
bollettino  quando  riguardino  questioni  di  massima  e  quando  la
pubblicazione non possa recare pregiudizio.
  17.   Se   il   ricorrente,   allegando  un  pregiudizio  grave  ed
irreparabile  derivante  dall'esecuzione  dell'atto impugnato, ovvero
dal  comportamento  inerte  dell'Ufficio  italiano brevetti e marchi,
durante  il tempo necessario a giungere ad una decisione sul ricorso,
chiede  l'emanazione  di  misure  cautelari  che appaiono, secondo le
circostanze,  piu'  idonee  ad  assicurare interinalmente gli effetti
della  decisione sul ricorso, la Commissione dei ricorsi si pronuncia
sull'istanza con ordinanza emessa in Camera di Consiglio. Prima della
trattazione  della  domanda  cautelare, in caso di estrema gravita' e
urgenza,  tale  da non consentire neppure la dilazione fino alla data
della  Camera  di Consiglio, il ricorrente puo', contestualmente alla
domanda cautelare o con separata istanza notificata alle controparti,
chiedere  al Presidente della Commissione dei ricorsi, o alla sezione
cui   il   ricorso   e'   assegnato,  di  disporre  misure  cautelari
provvisorie.  Il  Presidente  provvede con decreto motivato, anche in
assenza   di  contraddittorio.  Il  decreto  e'  efficace  sino  alla
pronuncia del Collegio, a cui l'istanza cautelare e' sottoposta nella
prima  Camera  di Consiglio utile. In sede di decisione della domanda
cautelare,  la  Commissione dei ricorsi, accertata la completezza del
contraddittorio e dell'istruttoria e dove ne ricorrono i presupposti,
sentite  sul punto le parti costituite, puo' definire il giudizio nel
merito a norma dei precedenti commi.
  18.  La  domanda  di  revoca o modificazione delle misure cautelari
concesse  e  la  riproposizione della domanda cautelare respinta sono
ammissibili solo se motivate con riferimento a fatti sopravvenuti.
  19.   Nel   caso   in  cui  l'amministrazione  non  abbia  prestato
ottemperanza  alle  misure  cautelari  concesse, o vi abbia adempiuto
solo  parzialmente, la parte interessata puo', con istanza motivata e
notificata alle altre parti, chiedere alla Commissione dei ricorsi le
opportune disposizioni attuative. La Commissione dei ricorsi esercita
i  poteri  inerenti  al giudizio di ottemperanza al giudicato, di cui
all'articolo  27, primo comma, n. 4), del testo unico delle leggi sul
Consiglio  di  Stato,  approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n.
1054,    e   successive   modificazioni,   e   dispone   l'esecuzione
dell'ordinanza  cautelare indicandone le modalita' e, ove occorra, il
soggetto che deve provvedere.
 
          Note all'art. 136:
              - Il testo dell'art. 9 del decreto del Presidente della
          Repubblica  30  maggio  2002,  n.  115  «testo  unico delle
          disposizioni  legislative  e  regolamentari  in  materia di
          spese  di giustizia». (Testo A)), pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 15 giugno 2002, n. 139, supplemento ordinario, e'
          il seguente:
              «  Art.  9  (L)  (Contributo unificato). - E' dovuto il
          contributo  unificato  di  iscrizione  a ruolo, per ciascun
          grado   di  giudizio,  nel  processo  civile,  compresa  la
          procedura  concorsuale e di volontaria giurisdizione, e nel
          processo   amministrativo,  secondo  gli  importi  previsti
          dall'art. 13 e salvo le esenzioni previste dall'art. 10.».
              - Il  testo  dell'art. 27, primo comma, n. 4) del regio
          decreto  26 giugno  1924,  n. 1054, «Approvazione del testo
          unico delle leggi sul Consiglio di Stato», pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 7 luglio 1924, n. 158, e' il seguente:
                «4)  dei  ricorsi  diretti  ad ottenere l'adempimento
          dell'obbligo  dell'autorita' amministrativa di conformarsi,
          in  quanto  riguarda  il  caso  deciso,  al  giudicato  dei
          Tribunali  che  abbia riconosciuto la lesione di un diritto
          civile o politico.».