Art. 136. 
                 (( (Presentazione dei ricorsi). )) 
  ((1. Il ricorso deve essere notificato, a pena di inammissibilita',
all'Ufficio  italiano  brevetti  e  marchi  e  ad  almeno   uno   dei
controinteressati ai quali l'atto direttamente si riferisce entro  il
termine perentorio di sessanta giorni da quello in cui  l'interessato
abbia ricevuto la comunicazione o abbia  avuto  conoscenza  dell'atto
impugnato o, per gli atti per cui non sia richiesta la  comunicazione
individuale, dal  giorno  in  cui  sia  scaduto  il  termine  per  la
pubblicazione, se questa sia prevista da disposizioni di legge  o  di
regolamento, salvo l'obbligo di integrazione con ulteriori  notifiche
agli altri controinteressati,  ove  ordinate  dalla  Commissione  dei
ricorsi. 
  2. La notifica del ricorso e' fatta secondo le norme degli articoli
137 e seguenti del codice di procedura civile. 
  3. L'indirizzo di posta elettronica  certificata  del  difensore  o
della parte e' indicato nel ricorso o nel primo atto difensivo. 
  4. L'indicazione dell'indirizzo di  posta  elettronica  certificata
valevole per  le  comunicazioni  e  le  notificazioni  equivale  alla
comunicazione del domicilio eletto. 
  5. Il ricorso deve essere indirizzato alla Commissione dei  ricorsi
e deve contenere: 
    a) gli elementi identificativi del ricorrente, del suo difensore,
ove nominato, e delle parti nei cui confronti il ricorso e' proposto; 
    b) l'indicazione del provvedimento impugnato con  la  data  della
sua notificazione o avvenuta conoscenza e dell'oggetto della domanda; 
    c) l'esposizione sommaria dei fatti; 
    d) i motivi specifici sui quali il ricorso si fonda; 
    e) l'indicazione dei documenti offerti in comunicazione  e  degli
altri mezzi di prova di cui il ricorrente intende valersi; 
    f)  la  sottoscrizione  del  ricorrente,  se  sta   in   giudizio
personalmente, o del difensore, con indicazione, in tal  caso,  della
procura speciale. 
  6. Il ricorso e' inammissibile se manca o e' assolutamente  incerta
una delle indicazioni di cui alle lettere a), b), c),  d)  e  f)  del
comma 5. 
  7. La parte resistente che, in  sede  amministrativa,  sia  rimasta
parzialmente soccombente,  puo'  proporre,  nel  rispetto  di  quanto
indicato dai commi 1, 2, 3, 4 e 5,  ricorso  incidentale  avverso  il
provvedimento decisorio entro  il  termine  di  decadenza  di  trenta
giorni decorrente dal deposito del ricorso principale. 
  8. Si applica, per quanto compatibile, l'articolo 334 del codice di
procedura civile.))