Art. 136-undecies 
                  (( (Provvedimenti cautelari). )) 
  ((1.  Se  il  ricorrente,  allegando  con   istanza   motivata   un
pregiudizio grave ed  irreparabile,  chiede  l'emanazione  di  misure
cautelari che appaiono, secondo le circostanze, idonee ad  assicurare
interinalmente  gli  effetti  della   decisione   sul   ricorso,   la
Commissione si pronuncia sull'istanza con ordinanza emessa in  Camera
di consiglio. 
  2. Prima della trattazione della  domanda  cautelare,  in  caso  di
estrema gravita'  e  urgenza,  tale  da  non  consentire  neppure  la
dilazione fino alla data della Camera  di  consiglio,  il  ricorrente
puo', contestualmente alla domanda cautelare o con  separata  istanza
notificata alle controparti, chiedere al Presidente della Commissione
dei ricorsi di disporre misure cautelari provvisorie.  Il  Presidente
provvede con decreto motivato, anche in assenza  di  contraddittorio.
Il decreto e' efficace  sino  alla  pronuncia  del  Collegio,  a  cui
l'istanza cautelare e' sottoposta nella  prima  Camera  di  consiglio
utile. 
  3. In sede di decisione della domanda  cautelare,  la  Commissione,
accertata la completezza del contraddittorio  e  dell'istruttoria  e,
dove  ne  ricorrono  i  presupposti,  sentite  sul  punto  le   parti
costituite, puo' definire il giudizio nel merito. 
  4. L'ordinanza cautelare non e' soggetta a reclamo. La  domanda  di
revoca  o  modificazione  delle  misure  cautelari  concesse   e   la
riproposizione della domanda cautelare respinta sono ammissibili solo
se motivate con riferimento a fatti sopravvenuti.))