Art. 136-bis 
                    (( (Deposito del ricorso). )) 
  ((1. Il ricorrente, entro il termine perentorio  di  trenta  giorni
dall'ultima notifica del ricorso, deposita presso gli uffici  di  cui
all'articolo 147, e secondo le  modalita'  ivi  previste,  o  tramite
invio alla segreteria della Commissione dei ricorsi presso  l'Ufficio
italiano brevetti e marchi, il ricorso con la  prova  delle  avvenute
notifiche, copia del provvedimento impugnato,  ove  in  possesso  del
ricorrente, e i documenti di cui intende avvalersi in giudizio. 
  2. Insieme al ricorso deve presentarsi la prova del  pagamento  del
contributo unificato di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. 
  3. All'originale del ricorso devono essere unite tante copie quanti
sono i componenti della Commissione e le controparti, salva  tuttavia
la facolta' del  Presidente  della  Commissione  di  richiedere  agli
interessati un numero maggiore di copie. 
  4. La mancata produzione della copia del provvedimento impugnato  e
della documentazione a sostegno del ricorso non implica decadenza. 
  5. In caso di mancato deposito dei documenti indicati nel  ricorso,
con decreto del Presidente della Commissione e' dato al ricorrente un
termine perentorio, in ogni caso non superiore a sessanta giorni, per
il deposito della documentazione di cui intende avvalersi. 
  6. L'Ufficio italiano brevetti e  marchi  deve  produrre,  mediante
inserimento in  apposito  fascicolo  tenuto  dalla  segreteria  della
Commissione, l'eventuale provvedimento impugnato, nonche' gli atti ed
i documenti in base ai quali l'atto e' stato emanato, quelli in  esso
citati e quelli che ritiene utili per il giudizio. 
  7. Se il ricorso non e' stato notificato a una o piu'  delle  parti
nei cui confronti la sentenza deve essere pronunciata, queste possono
intervenire in giudizio, costituendosi in udienza.))