Art. 136-sexies 
               (( (Trattazione della controversia). )) 
  ((1. La Commissione giudica con l'intervento del  Presidente  e  di
due componenti. In caso  di  assenza  o  impedimento  del  Presidente
titolare, la Commissione e' presieduta dal componente piu' anziano. 
  2. Il relatore espone al collegio i  fatti  e  le  questioni  della
controversia. 
  3. Se durante la discussione emergono fatti nuovi  influenti  sulla
decisione, essi devono essere contestati alle parti. 
  4. La Commissione, dopo che le parti si sono allontanate,  delibera
in Camera di consiglio. 
  5. Dell'udienza e' redatto processo verbale dal segretario. 
  6. Fermo restando l'onere della prova  a  carico  delle  parti,  la
Commissione  puo'  chiedere  alle  parti  stesse,  anche   d'ufficio,
chiarimenti. 
  7. La Commissione ha facolta' di disporre i  mezzi  istruttori  che
ritenga opportuni ed ha altresi' facolta' di  ordinare  rinvio  della
decisione, o anche della discussione, ad altra seduta. 
  8. Il Presidente, o il relatore da lui delegato, durante  il  corso
dell'istruttoria,  puo'  inoltre  sentire  le  parti  per   eventuali
chiarimenti.))