Art. 136-nonies 
                  (( (Estinzione del processo). )) 
  ((1. Il processo si estingue per rinuncia al ricorso. 
  2. Il ricorrente che rinuncia deve rimborsare le spese  alle  altre
parti, salvo diverso accordo fra loro. La liquidazione e' fatta dalla
Commissione con ordinanza non impugnabile. 
  3. La rinuncia non produce effetto se non e' accettata dalle  parti
costituite che abbiano  effettivo  interesse  alla  prosecuzione  del
processo. 
  4. La rinuncia e l'accettazione, ove necessaria, sono  sottoscritte
dalle parti personalmente o da loro procuratori speciali, nonche' dai
rispettivi  difensori  e  si  depositano   nella   segreteria   della
Commissione. La regolarita' dei  predetti  atti  e'  accertata  dalla
Commissione. 
  5. Il processo si estingue nei casi in  cui  le  parti  alle  quali
spetta di proseguire, riassumere  o  integrare  il  giudizio  non  vi
abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla  legge
o dalla Commissione, nei casi in cui dalla legge  sia  autorizzata  a
fissarlo. 
  6.  L'estinzione  del  processo  per  inattivita'  delle  parti  e'
rilevata anche d'ufficio e rende inefficaci gli atti compiuti. 
  7. Il giudizio si estingue,  in  tutto  o  in  parte,  in  caso  di
sopravvenuta carenza di interesse ad agire. 
  8. L'estinzione del giudizio, in ognuna delle ipotesi previste  dal
presente articolo, e' dichiarata con decreto  del  Presidente  o  con
sentenza  della  Commissione.  Il  provvedimento   presidenziale   e'
reclamabile a norma dell'articolo 136-quater.))