Art. 137.
 Esecuzione forzata e sequestro dei titoli di proprieta' industriale
  1. I diritti patrimoniali di proprieta' industriale possono formare
oggetto di esecuzione forzata.
  2.  All'esecuzione  si  applicano  le norme stabilite dal codice di
procedura civile per l'esecuzione sui beni mobili.
  3.  Il  pignoramento del titolo di proprieta' industriale si esegue
con  atto  notificato  al debitore, a mezzo di ufficiale giudiziario.
L'atto deve contenere:
    a)  la  dichiarazione  di  pignoramento  del titolo di proprieta'
industriale, previa menzione degli elementi atti ad identificarlo;
    b) la data del titolo e della sua spedizione in forma esecutiva;
    c) la somma per cui si procede all'esecuzione;
    d) il cognome, nome e domicilio, o residenza, del creditore e del
debitore;
    e) il cognome e nome dell'ufficiale giudiziario.
  4. Il debitore, dalla data della notificazione, assume gli obblighi
del  sequestratario  giudiziale del titolo di proprieta' industriale,
anche  per  quanto  riguarda gli eventuali frutti. I frutti, maturati
dopo  la  data della notificazione, derivanti dalla concessione d'uso
del  diritto  di  proprieta' industriale, si cumulano con il ricavato
della vendita, ai fini della successiva attribuzione.
  5.  Si  osservano,  nei  riguardi  della notificazione dell'atto di
pignoramento,  le  norme contenute nel codice di procedura civile per
la  notificazione  delle  citazioni.  Se  colui  al  quale  l'atto di
pignoramento  deve  essere notificato non abbia domicilio o residenza
nello  Stato,  ne' abbia in questo eletto domicilio, la notificazione
e'   eseguita   presso  l'Ufficio  italiano  brevetti  e  marchi.  In
quest'ultimo  caso, copia dell'atto e' affissa nell'Albo dell'Ufficio
ed inserita nel Bollettino ufficiale.
  6.  L'atto  di  pignoramento  del diritto di proprieta' industriale
deve  essere  trascritto,  a  pena  di inefficacia, entro otto giorni
dalla  notifica.  Avvenuta  la trascrizione dell'atto di pignoramento
del  diritto  di  proprieta'  industriale,  e finche' il pignoramento
stesso  spiega  effetto,  i  pignoramenti  successivamente trascritti
valgono   come  opposizione  sul  prezzo  di  vendita,  quando  siano
notificati al creditore procedente.
  7.   La  vendita  e  l'aggiudicazione  dei  diritti  di  proprieta'
industriale   pignorati   sono  fatte  con  le  corrispondenti  norme
stabilite dal codice di procedura civile in quanto applicabili, salve
le disposizioni particolari del presente codice.
  8.  La vendita del diritto di proprieta' industriale non puo' farsi
se  non  siano  trascorsi  almeno  trenta giorni dal pignoramento. Un
termine  di  venti giorni deve decorrere, per la vendita, dal decreto
di  fissazione  del  giorno  della vendita stessa. Il giudice, per la
vendita  e  l'aggiudicazione  dei  diritti di proprieta' industriale,
dispone  le  forme  speciali  che ritiene opportune nei singoli casi,
provvedendo  altresi' per l'annunzio della vendita al pubblico, anche
in  deroga  alle  norme  del  codice di procedura civile. All'uopo il
giudice  puo'  stabilire  che l'annunzio sia affisso nei locali della
Camera  di  commercio  ed  in quelli dell'Ufficio italiano brevetti e
marchi   e  pubblicato  nel  Bollettino  dei  diritti  di  proprieta'
industriale.
  9.  Il  verbale  di  aggiudicazione  deve contenere gli estremi del
diritto  di  proprieta' industriale giuste le risultanze dei relativi
titoli.
  10.  Il  creditore  istante, nell'esecuzione forzata sui diritti di
proprieta'  industriale,  deve  notificare  almeno dieci giorni prima
della  vendita,  ai  creditori  titolari  dei  diritti  di  garanzia,
trascritti,  l'atto  di  pignoramento  e il decreto di fissazione del
giorno  della  vendita.  Questi  ultimi  creditori devono depositare,
nella  cancelleria  dell'autorita'  giudiziaria  competente,  le loro
domande di collocazione con i documenti giustificativi entro quindici
giorni  dalla  vendita.  Chiunque  vi  abbia interesse puo' esaminare
dette domande e i documenti.
  11.  Trascorso il termine di quindici giorni, previsto nel comma 8,
il  giudice,  su  istanza  di  una delle parti, fissa l'udienza nella
quale  proporra' lo stato di graduazione e di ripartizione del prezzo
ricavato   dalla  vendita  e  dagli  eventuali  frutti.  Il  giudice,
nell'udienza,  accertata l'osservanza delle disposizioni del comma 8,
ove  le parti non si siano accordate sulla distribuzione del ricavato
dei  frutti,  procede  alla  graduazione  fra  i  creditori  ed  alla
destribuzione di tale ricavato dei frutti stessi, secondo le relative
norme  stabilite  nel  codice  di  procedura  civile per l'esecuzione
mobiliare.  I  crediti  con mora, eventuali o condizionati, diventano
esigibili secondo le norme del codice civile.
  12.  L'aggiudicatario  del  diritto  di  proprieta'  industriale ha
diritto  di ottenere che siano cancellate le trascrizioni dei diritti
di  garanzia sul titolo corrispondente, depositando, presso l'Ufficio
italiano  brevetti  e  marchi,  copia del verbale di aggiudicazione e
attestato  del  cancelliere  dell'avvenuto  versamento  del prezzo di
aggiudicazione,   osservate  le  norme  per  la  cancellazione  delle
trascrizioni.
  13.  I  diritti  di  proprieta'  industriale, ancorche' in corso di
concessione  o di registrazione, possono essere oggetto di sequestro.
Alla  procedura del sequestro si applicano le disposizioni in materia
di  esecuzione  forzata  stabilite  dal presente articolo ed altresi'
quelle sul sequestro, stabilite dal codice di procedura civile.
  14. Le controversie in materia di esecuzione forzata e di sequestro
dei   diritti   di   proprieta'  industriale  si  propongono  davanti
all'autorita'    giudiziaria   dello   Stato   competente   a   norma
dell'articolo 120.