Art. 138.
                            Trascrizione
  1.  Debbono  essere  resi  pubblici  mediante  trascrizione  presso
l'Ufficio italiano brevetti e marchi:
    a)   gli  atti  fra  vivi,  a  titolo  oneroso  o  gratuito,  che
trasferiscono  in tutto o in parte, i diritti su titoli di proprieta'
industriale;
    b)   gli  atti  fra  vivi,  a  titolo  oneroso  o  gratuito,  che
costituiscono,  modificano  o trasferiscono diritti personali o reali
di  godimento privilegi speciali o diritti di garanzia, costituiti ai
sensi dell'articolo 140 concernenti i titoli anzidetti;
    c)  gli  atti  di  divisione,  di  societa',  di  transazione, di
rinuncia, relativi ai diritti enunciati nelle lettere a) e b);
    d) il verbale di pignoramento;
    e) il verbale di aggiudicazione in seguito a vendita forzata;
    f)  il  verbale di sospensione della vendita di parte dei diritti
di   proprieta'   industriale  pignorati  per  essere  restituiti  al
debitore, a norma del codice di procedura civile;
    g) i decreti di espropriazione per causa di pubblica utilita';
    h)  le  sentenze  che  dichiarano l'esistenza degli atti indicati
nelle  lettere  a),  b)  e  c),  quando  tali  atti  non  siano stati
precedentemente  trascritti. Le sentenze che pronunciano la nullita',
l'annullamento,  la risoluzione, la rescissione, la revocazione di un
atto  trascritto  devono essere annotate in margine alla trascrizione
dell'atto  al quale si riferiscono. Possono inoltre essere trascritte
le  domande  giudiziali  dirette  ad  ottenere  le sentenze di cui al
presente  articolo. In tale caso gli effetti della trascrizione della
sentenza   risalgono  alla  data  della  trascrizione  della  domanda
giudiziale;
    i)  i  testamenti  e  gli atti che provano l'avvenuta successione
legittima e le sentenze relative;
    l)  le  sentenze  di  rivendicazione  di  diritti  di  proprieta'
industriale e le relative domande giudiziali;
    m)  le  sentenze  che  dispongono  la  conversione  di  titoli di
proprieta' industriale nulli e le relative domande giudiziali;
    n)  le  domande giudiziali dirette ad ottenere le sentenze di cui
al  presente  articolo.  In  tal  caso gli effetti della trascrizione
della  sentenza  risalgono alla data della trascrizione della domanda
giudiziale.
  2. La trascrizione e' soggetta al pagamento del diritto prescritto.
  3.  Per  ottenere  la  trascrizione, il richiedente deve presentare
apposita  nota  di  trascrizione,  sotto  forma di domanda, allegando
copia  autentica  dell'atto  pubblico  ovvero  l'originale o la copia
autentica  della scrittura privata autenticata ovvero qualsiasi altra
documentazione prevista dall'articolo 195.
  4.  L'Ufficio  italiano brevetti e marchi, esaminata la regolarita'
formale  degli atti, procede, senza ritardo, alla trascrizione con la
data di presentazione della domanda.
  5.  L'ordine  delle  trascrizioni  e'  determinato  dall'ordine  di
presentazione delle domande.
  6.  Le  omissioni  o  le  inesattezze  che  non inducano incertezza
assoluta  sull'atto  che  si  intende  trascrivere  o  sul  titolo di
proprieta'  industriale  a  cui  l'atto  si  riferisce non comportano
l'invalidita' della trascrizione.