Art. 138. 
                            Trascrizione 
  1.  Debbono  essere  resi  pubblici  mediante  trascrizione  presso
l'Ufficio italiano brevetti e marchi: 
    a)  gli  atti  fra  vivi,  a  titolo  oneroso  o  gratuito,   che
trasferiscono ((o estinguono)) in tutto o  in  parte,  i  diritti  su
titoli di proprieta' industriale; 
    b)  gli  atti  fra  vivi,  a  titolo  oneroso  o  gratuito,   che
costituiscono, modificano o trasferiscono diritti personali  o  reali
di godimento privilegi speciali o diritti di garanzia, costituiti  ai
sensi dell'articolo 140 concernenti i titoli anzidetti; 
    c) gli  atti  di  divisione,  di  societa',  di  transazione,  di
rinuncia, relativi ai diritti enunciati nelle lettere a) e b); 
    d) il verbale di pignoramento; 
    e) il verbale di aggiudicazione in seguito a vendita forzata; 
    f) il verbale di sospensione della vendita di parte  dei  diritti
di  proprieta'  industriale  pignorati  per  essere   restituiti   al
debitore, a norma del codice di procedura civile; 
   g) i decreti di espropriazione per causa di pubblica utilita'; 
    h) le sentenze che dichiarano  l'esistenza  degli  atti  indicati
nelle lettere  a),  b)  e  c),  quando  tali  atti  non  siano  stati
precedentemente trascritti. Le sentenze che pronunciano la  nullita',
l'annullamento, la risoluzione, la rescissione, la revocazione di  un
atto trascritto devono essere annotate in margine  alla  trascrizione
dell'atto al quale si riferiscono. Possono inoltre essere  trascritte
le domande giudiziali dirette ad  ottenere  le  sentenze  di  cui  al
presente articolo. In tale caso gli effetti della trascrizione  della
sentenza  risalgono  alla  data  della  trascrizione  della   domanda
giudiziale; 
    i) i testamenti e gli atti  che  provano  l'avvenuta  successione
legittima e le sentenze relative; 
    l)  le  sentenze  di  rivendicazione  di  diritti  di  proprieta'
industriale e le relative domande giudiziali; 
    m) le  sentenze  che  dispongono  la  conversione  di  titoli  di
proprieta' industriale nulli e le relative domande giudiziali; 
    n) le domande giudiziali dirette ad ottenere le sentenze  di  cui
al presente articolo. In tal  caso  gli  effetti  della  trascrizione
della sentenza risalgono alla data della trascrizione  della  domanda
giudiziale; 
    ((n-bis) le  sentenze  di  fallimento  di  soggetti  titolari  di
diritti sui titoli di proprieta' industriale)). 
  2. La trascrizione e' soggetta al pagamento del diritto prescritto. 
  3. Per ottenere la trascrizione,  il  richiedente  deve  presentare
apposita nota di trascrizione,  sotto  forma  di  domanda,  allegando
copia autentica dell'atto pubblico  ovvero  l'originale  o  la  copia
autentica della scrittura privata autenticata ovvero qualsiasi  altra
documentazione prevista dall'articolo 196. 
  4. L'Ufficio italiano brevetti e marchi, esaminata  la  regolarita'
formale degli atti, procede, senza ritardo, alla trascrizione con  la
data di presentazione della domanda. 
  5.  L'ordine  delle  trascrizioni  e'  determinato  dall'ordine  di
presentazione delle domande. 
  6. Le omissioni  o  le  inesattezze  che  non  inducano  incertezza
assoluta sull'atto  che  si  intende  trascrivere  o  sul  titolo  di
proprieta' industriale a  cui  l'atto  si  riferisce  non  comportano
l'invalidita' della trascrizione.