Art. 139.
                     Effetti della trascrizione
  1.  Gli  atti e le sentenze, tranne i testamenti e gli altri atti e
sentenze  indicati  alle  lettere  d),  i)  ed  l) dell'articolo 138,
finche'  non  siano  trascritti, non hanno effetto di fronte ai terzi
che  a  qualunque  titolo  hanno  acquistato  e legalmente conservato
diritti sul titolo di proprieta' industriale.
  2.  Nel  conflitto  di  piu'  acquirenti  dello  stesso  diritto di
proprieta'  industriale  dal  medesimo  titolare, e' preferito chi ha
trascritto per primo il suo titolo di acquisto.
  3. La trascrizione del verbale di pignoramento, finche' dura la sua
efficacia,  sospende  gli  effetti delle trascrizioni ulteriori degli
atti  e  delle  sentenze  anzidetti. Gli effetti di tali trascrizioni
vengono  meno  dopo  la  trascrizione  del verbale di aggiudicazione,
purche'  avvenga  entro  tre  mesi  dalla  data  della aggiudicazione
stessa.
  4.  I  testamenti  e  gli  atti  che  provano  l'avvenuta legittima
successione e le sentenze relative sono trascritti solo per stabilire
la continuita' dei trasferimenti.
  5.  Sono opponibili ai terzi gli atti che trasferiscono, in tutto o
in parte, ovvero modificano i diritti inerenti ad una domanda o ad un
brevetto  europeo,  a  condizione  che  siano  stati  trascritti  nel
Registro italiano dei brevetti europei.