Art. 139. 
                     Effetti della trascrizione 
  1. Gli atti e le sentenze, tranne i testamenti e gli altri  atti  e
sentenze indicati alle  lettere  d),  i)  ed  l)  dell'articolo  138,
finche' non siano trascritti, non hanno effetto di  fronte  ai  terzi
che a qualunque  titolo  hanno  acquistato  e  legalmente  conservato
diritti sul titolo di proprieta' industriale. 
  2. Nel  conflitto  di  piu'  acquirenti  dello  stesso  diritto  di
proprieta' industriale dal medesimo titolare,  e'  preferito  chi  ha
trascritto per primo il suo titolo di acquisto. 
  3. La trascrizione del verbale di pignoramento, finche' dura la sua
efficacia, sospende gli effetti delle  trascrizioni  ulteriori  degli
atti e delle sentenze anzidetti. Gli  effetti  di  tali  trascrizioni
vengono meno dopo la  trascrizione  del  verbale  di  aggiudicazione,
purche' avvenga  entro  tre  mesi  dalla  data  della  aggiudicazione
stessa. 
  4. I  testamenti  e  gli  atti  che  provano  l'avvenuta  legittima
successione e le sentenze relative sono trascritti solo per stabilire
la continuita' dei trasferimenti. 
  5. Sono opponibili ai terzi gli atti che trasferiscono, in tutto  o
in parte, ovvero modificano i diritti inerenti ad una domanda o ad un
brevetto  europeo,  a  condizione  che  siano  stati  iscritti  ((nel
Registro  europeo  dei  brevetti  o,   in   mancanza,   siano   stati
trascritti)) nel Registro italiano dei brevetti europei.