Art. 146.
                   Interventi contro la pirateria
  1.   Qualora   ne  abbia  notizia,  il  Ministero  delle  attivita'
produttive  segnala  alla  Procura  della  Repubblica, competente per
territorio, per le iniziative di sua competenza, i casi di pirateria.
  2.  Fatta  salva  la  repressione  dei reati e l'applicazione della
normativa  nazionale  e comunitaria vigente in materia, di competenza
dell'autorita' doganale, il Ministero delle attivita' produttive, per
il  tramite  del  Prefetto  della  provincia interessata e i sindaci,
limitatamente   al   territorio   comunale,  possono  disporre  anche
d'ufficio,  il  sequestro  amministrativo della merce contraffatta e,
decorsi tre mesi, previa autorizzazione dell'autorita' giudiziaria di
cui  al  comma  3,  procedere  alla  sua  distruzione,  a  spese  del
contravventore.  E'  fatta salva la facolta' di conservare i campioni
da utilizzare a fini giudiziari.
  3.  Competente ad autorizzare la distruzione e' il presidente della
sezione  specializzata di cui all'articolo 120, nel cui territorio e'
compiuto  l'atto  di  pirateria,  su  richiesta  dell'amministrazione
statale o comunale che ha disposto il sequestro.
  4.  L'opposizione avverso il provvedimento di distruzione di cui al
comma  2  e'  proposta nelle forme di cui agli articoli 22 e 23 della
legge  24  novembre  1981,  n.  689,  e  successive modificazioni. Il
termine  per  ricorrere  decorre  dalla  data  di  notificazione  del
provvedimento  o  da  quella  della  sua pubblicazione, per estratto,
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
          Nota all'art. 146:
              - I   testi   degli   articoli 22   e  23  della  legge
          24 novembre  1981,  n.  689,  recante «Modifiche al sistema
          penale»,  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale 30 novembre
          1981, n. 329, supplemento ordinario, sono i seguenti:
              «Art.  22  (Opposizione  all'ordinanza-ingiunzione).  -
          Contro   l'ordinanza-ingiunzione   di  pagamento  e  contro
          l'ordinanza  che  dispone la sola confisca, gli interessati
          possono  proporre  opposizione davanti al giudice del luogo
          in  cui e' stata commessa la violazione individuata a norma
          dell'art.  22-bis,  entro il termine di trenta giorni dalla
          notificazione del provvedimento.
              Il  termine  e'  di  sessanta  giorni  se l'interessato
          risiede all'estero.
              L'opposizione  si propone mediante ricorso, al quale e'
          allegata l'ordinanza notificata.
              Il  ricorso deve contenere altresi', quando l'opponente
          non  abbia indicato un suo procuratore, la dichiarazione di
          residenza  o  la  elezione  di domicilio nel comune dove ha
          sede il giudice adito.
              Se   manca  l'indicazione  del  procuratore  oppure  la
          dichiarazione  di  residenza o la elezione di domicilio, le
          notificazioni   al  ricorrente  vengono  eseguite  mediante
          deposito in cancelleria.
              Quando   e'   stato   nominato   un   procuratore,   le
          notificazioni e le comunicazioni nel corso del procedimento
          sono  effettuate  nei  suoi  confronti secondo le modalita'
          stabilite dal codice di procedura civile.
              L'opposizione    non    sospende    l'esecuzione    del
          provvedimento,  salvo  che  il  giudice,  concorrendo gravi
          motivi,     disponga     diversamente     con     ordinanza
          inoppugnabile.».
              «Art. 23 (Giudizio di opposizione). - Il giudice, se il
          ricorso  e'  proposto  oltre  il termine previsto dal primo
          comma  dell'art.  22,  ne  dichiara  l'inammissibilita' con
          ordinanza ricorribile per cassazione.
              Se  il  ricorso e' tempestivamente proposto, il giudice
          fissa l'udienza di comparizione con decreto, steso in calce
          al  ricorso,  ordinando  all'autorita'  che  ha  emesso  il
          provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci
          giorni  prima della udienza fissata, copia del rapporto con
          gli    atti   relativi   all'accertamento,   nonche'   alla
          contestazione  o notificazione della violazione. Il ricorso
          ed  il  decreto  sono notificati, a cura della cancelleria,
          all'opponente  o,  nel  caso  sia  stato  indicato,  al suo
          procuratore, e all'autorita' che ha emesso l'ordinanza.
              Tra  il  giorno  della  notificazione  e  l'udienza  di
          comparizione   devono   intercorrere   i  termini  previsti
          dall'art. 163-bis del codice di procedura civile.
              L'opponente  e  l'autorita'  che  ha emesso l'ordinanza
          possono stare in giudizio personalmente; l'autorita' che ha
          emesso  l'ordinanza  puo'  avvalersi  anche  di  funzionari
          appositamente delegati.
              Se  alla prima udienza l'opponente o il suo procuratore
          non   si   presentano   senza   addurre   alcun   legittimo
          impedimento,  il  giudice,  con  ordinanza  ricorribile per
          cassazione,  convalida  il provvedimento opposto, ponendo a
          carico    dell'opponente    anche   le   spese   successive
          all'opposizione.
              Nel  corso  del  giudizio  il  giudice  dispone,  anche
          d'ufficio,  i  mezzi  di prova che ritiene necessari e puo'
          disporre   la   citazione   di  testimoni  anche  senza  la
          formulazione di capitoli.
              Appena  terminata  l'istruttoria  il  giudice invita le
          parti  a  precisare  le  conclusioni  ed  a procedere nella
          stessa  udienza  alla discussione della causa, pronunciando
          subito  dopo  la sentenza mediante lettura del dispositivo.
          Tuttavia,   dopo  la  precisazione  delle  conclusioni,  il
          giudice,  se  necessario, concede alle parti un termine non
          superiore  a dieci giorni per il deposito di note difensive
          e  rinvia  la  causa  all'udienza immediatamente successiva
          alla scadenza del termine per la discussione e la pronuncia
          della sentenza.
              Il giudice puo' anche redigere e leggere, unitamente al
          dispositivo,  la motivazione della sentenza., che e' subito
          dopo depositata in cancelleria.
              A  tutte le notificazioni e comunicazioni occorrenti si
          provvede  d'ufficio.  Gli  atti del processo e la decisione
          sono esenti da ogni tassa e imposta.
              Con    la    sentenza   il   giudice   puo'   rigettare
          l'opposizione, ponendo a carico dell'opponente le spese del
          procedimento  o accoglierla, annullando in tutto o in parte
          l'ordinanza o modificandola anche limitatamente all'entita'
          della  sanzione dovuta. Nel giudizio di opposizione davanti
          al  giudice  di  pace  non  si  applica l'art. 113, secondo
          comma, del codice di procedura civile.
              Il  giudice  accoglie  l'opposizione quando non vi sono
          prove sufficienti della responsabilita' dell'opponente.
              La  sentenza  e'  inappellabile  ma  e' ricorribile per
          cassazione.».