Art. 147.
               Deposito delle domande e delle istanze
  1.  Tutte le domande, le istanze, gli atti, i documenti e i ricorsi
notificati  menzionati  nel  presente  codice sono depositati, presso
l'Ufficio  italiano brevetti e marchi, presso le Camere di commercio,
industria   e  artigianato  e  presso  gli  uffici  o  enti  pubblici
determinati  con decreto del Ministro delle attivita' produttive. Con
decreto  dello  stesso  Ministro  sono  determinate  le  modalita' di
deposito,  quivi comprese quelle da attuare mediante ricorso ad altri
mezzi  di  comunicazione.  Gli  uffici o enti anzidetti, all'atto del
ricevimento rilasciano l'attestazione dell'avvenuto deposito ed entro
i successivi dieci giorni trasmettono all'Ufficio italiano brevetti e
marchi,  delle  forme  indicate nel decreto, gli atti depositati e la
relativa attestazione.
  2. Gli uffici o enti abilitati a ricevere i depositi sono tenuti ad
adottare le misure necessarie per assicurare l'osservanza del segreto
d'ufficio.
  3.  Non  possono,  ne'  direttamente,  ne'  per interposta persona,
chiedere  brevetti  per  invenzioni industriali o divenire cessionari
gli  impiegati addetti all'Ufficio italiano brevetti e marchi, se non
dopo  due  anni  da  quando  abbiano  cessato  di appartenere al loro
ufficio.