Art. 148.
             Ricevibilita' ed integrazione delle domande
  1.  Le  domande  di brevetto e di registrazione di cui all'articolo
147,   comma  1,  non  sono  ricevibili  se  il  richiedente  non  e'
identificabile  o  non e' raggiungibile e, nel caso dei marchi, anche
quando la domanda non contiene la riproduzione del marchio o l'elenco
dei  prodotti  ovvero  dei  servizi.  L'irricevitilita', salvo quanto
stabilito nel comma 3, e' dichiarata dall'Ufficio italiano brevetti e
marchi.
  2 L'Ufficio italiano brevetti e marchi invita il richiedente a fare
le necessarie integrazioni, soggette ad un diritto di mora in caso di
pagamento  tardivo,  entro  il  termine  di due mesi dalla data della
comunicazione se constata che:
    a)  alla  domanda di invenzioni industriali e modelli di utilita'
non  e'  allegato  un  documento  che  possa essere assimilato ad una
descrizione  ovvero  manchi  parte  della descrizione o un disegno in
essa  richiamato  ovvero  la  domanda contiene, in sostituzione della
descrizione,  il riferimento ad una domanda anteriore di cui non sono
forniti  il  numero, la data di deposito, lo stato in cui e' avvenuto
il deposito ed i dati identificativi del richiedente;
    b)  alla  domanda  di varieta' vegetale non e' allegato almeno un
esemplare  della descrizione con almeno un esemplare delle fotografie
in essa richiamate;
    c)  alla  domanda  di  modelli  e  disegni  non  e'  allegata  la
riproduzione grafica o fotografica;
    d) alla domanda di topografie non e' allegato un documento che ne
consenta l'identificazione;
    e)  non  sono consegnati i documenti comprovanti il pagamento dei
diritti prescritti entro il termine di cui all'articolo 226.
  3.  Se  il  richiedente  ottempera all'invito dell'ufficio entro il
termine  di  cui  al  comma 2 o provvede spontaneamente alla relativa
integrazione,  l'Ufficio riconosce quale data del deposito, da valere
a  tutti  gli  effetti,  quella  di  ricevimento  della  integrazione
richiesta  e  ne  da' comunicazione al richiedente. Se il richiedente
non  ottempera  all'invito  dell'ufficio  entro  il termine di cui al
comma  2,  salvo  il  caso  in  cui,  entro tale termine, abbia fatto
espressa  rinuncia alla parte della descrizione o disegno mancanti di
cui  al  comma  2,  lettera  a), l'Ufficio dichiara l'irricevibilita'
della domanda ai sensi del comma 1.
  4.  Se  il  richiedente provvede spontaneamente all'integrazione di
cui  al  comma  2,  l'Ufficio  riconosce  quale data del deposito, da
valere a tutti gli effetti, quella di ricevimento dell'integrazione e
ne da' comunicazione al richiedente.
  5.  Tutte  le  domande, le istanze ed i ricorsi di cui all'articolo
147, con gli atti allegati, devono essere redatti in lingua italiana.
Degli  atti  in  lingua diversa dall'italiana, deve essere fornita la
traduzione  in  lingua  italiana.  Se la descrizione e' presentata in
lingua  diversa  da quella italiana, la traduzione in lingua italiana
deve essere depositata entro il termine fissato dall'Ufficio.