Art. 149.
             Deposito delle domande di brevetto europeo
  1.  Le domande di brevetto europeo possono essere depositate presso
l'Ufficio  italiano  brevetti  e marchi secondo le modalita' previste
dal regolamento di attuazione.
  2.  Si applicano le disposizioni dell'articolo 198, commi 1 e 2. Ai
fini  dell'applicazione  di tali disposizioni, la domanda deve essere
corredata  da  una  copia  delle  descrizioni  e delle rivendicazioni
redatte in lingua italiana, nonche' degli eventuali disegni.
  3.  L'Ufficio  italiano  brevetti  e  marchi informa immediatamente
l'Ufficio europeo dei brevetti dell'avvenuto deposito della domanda.