Art. 149.
             Deposito delle domande di brevetto europeo
  1.  Le domande di brevetto europeo possono essere depositate presso
l'Ufficio  italiano  brevetti  e marchi secondo le modalita' previste
dal regolamento di attuazione.
  2.  Si applicano le disposizioni dell'articolo 198, commi 1 e 2. Ai
fini  dell'applicazione  di tali disposizioni, la domanda deve essere
corredata  da ((un riassunto in lingua italiana che definisca in modo
esauriente  le  caratteristiche dell'invenzione, nonche' da una copia
degli eventuali disegni)), nonche' degli eventuali disegni.
  3.  L'Ufficio  italiano  brevetti  e  marchi informa immediatamente
l'Ufficio europeo dei brevetti dell'avvenuto deposito della domanda.