Art. 15. 
                     Effetti della registrazione 
  1. I diritti esclusivi considerati da questo codice sono  conferiti
con la registrazione. 
  2. Gli effetti della prima registrazione decorrono  dalla  data  di
deposito della domanda. Trattandosi di rinnovazione  gli  effetti  di
essa decorrono dalla data di scadenza della registrazione precedente. 
  3. Salvo il disposto dell'articolo 20,  comma  1,  lettera  c),  la
registrazione esplica effetto limitatamente  ai  prodotti  o  servizi
indicati nella registrazione stessa ed ai prodotti o servizi affini. 
  4. La registrazione  dura  dieci  anni  a  partire  dalla  data  di
deposito della domanda, salvo il caso di rinuncia del titolare. 
  5. La rinuncia diviene efficace con la sua annotazione nel registro
dei marchi di  impresa  e  di  essa  deve  essere  data  notizia  nel
Bollettino ufficiale.