Art. 152.
               Requisiti della domanda internazionale
  1. La domanda internazionale deve essere conforme alle disposizioni
del  Trattato  di  cooperazione  in materia di brevetti del 19 giugno
1970,  ratificato  con  legge  26  maggio  1978,  n.  260,  e del suo
regolamento di esecuzione.
  2.  Ai  soli fini dell'applicazione dell'articolo 198, commi 1 e 2,
la  domanda  deve  essere  corredata da una copia della descrizione e
delle  rivendicazioni  in  lingua  italiana,  nonche' degli eventuali
disegni.
  3.  La domanda internazionale e ciascuno dei documenti allegati, ad
eccezione  di  quelli  comprovanti  il  pagamento delle tasse, devono
essere depositati in un originale e due copie. Le copie mancanti sono
approntate  dall'Ufficio  italiano  brevetti  e  marchi  a  spese del
richiedente.
 
          Nota all'art. 152:
              - Per  la legge 26 maggio 1978, n. 260, si veda la nota
          all'art. 54.