Art. 155. 
  (( (Deposito di domande internazionali di disegni e modelli). )) 
 
  ((1. Le persone fisiche e giuridiche italiane o quelle che  abbiano
il  domicilio  o  una  effettiva  organizzazione  in  Italia  possono
depositare le domande internazionali per la protezione dei disegni  o
modelli direttamente presso l'Ufficio  internazionale  oppure  presso
l'Ufficio italiano brevetti  e  marchi,  ai  sensi  dell'articolo  4,
paragrafo 1, dell'Atto di Ginevra dell'Accordo  dell'Aja  concernente
la registrazione internazionale dei disegni  e  modelli  industriali,
fatto a Ginevra il 2 luglio 1999, di seguito denominato «Accordo  del
1999». 
  2. La domanda presso l'Ufficio  italiano  brevetti  e  marchi  puo'
anche essere inviata in plico raccomandato con avviso di ricevimento. 
  3. La data di deposito della domanda  e'  quella  dell'articolo  9,
paragrafi 1 e 2, dell'Accordo del 1999. Se la domanda  internazionale
e' presentata indirettamente ai sensi dell'articolo 9,  paragrafo  2,
dell'Accordo del 1999, la data  di  tale  deposito  presso  l'Ufficio
italiano  brevetti  e  marchi  vale  come  data  di  deposito  presso
l'Ufficio internazionale a condizione che la  domanda  internazionale
sia ricevuta dall'Ufficio internazionale entro un mese dalla data  di
deposito presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi. 
  4. La domanda internazionale deve essere conforme alle disposizioni
dell'Accordo del 1999 e del relativo regolamento di esecuzione, oltre
che   alle    istruzioni    amministrative    emanate    dall'Ufficio
internazionale, ed essere redatta in lingua  francese  o  inglese  su
formulari predisposti dall'Ufficio internazionale. 
  5. La domanda internazionale designante l'Italia deve contenere gli
elementi indicati al paragrafo 1  dell'articolo  5  dell'Accordo  del
1999 e puo' contenere  gli  elementi  indicati  al  paragrafo  3  del
medesimo articolo 5)).