Art. 156. Domanda di registrazione di marchio 1. La domanda di registrazione di marchio deve contenere: a) l'identificazione del richiedente ed anche del mandatario, se vi sia; b) la eventuale rivendicazione della priorita' ovvero della data da cui decorrono gli effetti della domanda in seguito ad accoglimento di conversione di precedente domanda comunitaria o di registrazione internazionale ai sensi del protocollo relativo all'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi del 27 giugno 1989, ratificato con legge 12 marzo 1996, n. 169; c) la riproduzione del marchio; d) l'elenco dei prodotti o dei servizi che il marchio e' destinato a contraddistinguere, raggruppati secondo le classi della classificazione di cui all'Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, testo di Ginevra del 13 maggio 1997, ratificato con legge 27 aprile 1982, n. 243. 2. Quando vi sia mandatario, alla domanda deve essere unito l'atto di nomina ai sensi dell'articolo 201.
Note all'art. 156: - La legge 12 marzo 1996, n. 169, recante «Ratifica ed esecuzione del protocollo relativo alla intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi, firmato a Madrid il 27 giugno 1989», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 marzo 1996, n. 76, supplemento ordinario. - La legge 27 aprile 1982, n. 243, «Ratifica ed esecuzione dell'atto recante revisione dell'accordo di Nizza del 15 giugno 1957, riveduto a Stoccolma il 14 luglio 1967, sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, firmato a Ginevra il 13 maggio 1977», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 maggio 1982, n. 130, supplemento oridinario.