Art. 156.
                 Domanda di registrazione di marchio
  1. La domanda di registrazione di marchio deve contenere:
    a)  l'identificazione del richiedente ed anche del mandatario, se
vi sia;
    b)  la eventuale rivendicazione della priorita' ovvero della data
da cui decorrono gli effetti della domanda in seguito ad accoglimento
di  conversione  di precedente domanda comunitaria o di registrazione
internazionale ai sensi del protocollo relativo all'Accordo di Madrid
per  la  registrazione  internazionale dei marchi del 27 giugno 1989,
ratificato con legge 12 marzo 1996, n. 169;
    c) la riproduzione del marchio;
    d)  l'elenco  dei  prodotti  o  dei  servizi  che  il  marchio e'
destinato  a  contraddistinguere, raggruppati secondo le classi della
classificazione  di  cui  all'Accordo  di Nizza sulla classificazione
internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione
dei marchi, testo di Ginevra del 13 maggio 1997, ratificato con legge
27 aprile 1982, n. 243.
  2.  Quando vi sia mandatario, alla domanda deve essere unito l'atto
di nomina ai sensi dell'articolo 201.
 
          Note all'art. 156:
              - La  legge 12 marzo 1996, n. 169, recante «Ratifica ed
          esecuzione  del  protocollo  relativo alla intesa di Madrid
          concernente  la  registrazione  internazionale  dei marchi,
          firmato  a  Madrid  il 27 giugno 1989», e' pubblicata nella
          Gazzetta   Ufficiale  30 marzo  1996,  n.  76,  supplemento
          ordinario.
              - La   legge  27 aprile  1982,  n.  243,  «Ratifica  ed
          esecuzione  dell'atto  recante  revisione  dell'accordo  di
          Nizza del 15 giugno 1957, riveduto a Stoccolma il 14 luglio
          1967,  sulla  classificazione internazionale dei prodotti e
          dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, firmato
          a  Ginevra il 13 maggio 1977», e' pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale 13 maggio 1982, n. 130, supplemento oridinario.