Art. 158.
         Divisione della domanda di registrazione di marchio
  1. Ogni domanda deve aver per oggetto un solo marchio.
  2.  Se la domanda riguarda piu' marchi, l'Ufficio italiano brevetti
e   marchi  invitera'  l'interessato,  assegnandogli  un  termine,  a
limitare  la  domanda ad un solo marchio, con facolta' di presentare,
per  i  rimanenti  marchi,  altrettante  domande, che avranno effetto
dalla data della domanda primitiva.
  3.  Ogni domanda di registrazione, avente per oggetto piu' prodotti
o  servizi,  puo'  essere  divisa  dal  richiedente  in  piu' domande
parziali,  nelle  quali  sono  ripartiti i prodotti o i servizi della
domanda iniziale, nei seguenti casi:
    a) prima della decisione dell'ufficio relativo alla registrazione
del marchio;
    b)   durante   ogni   procedura  di  opposizione  alla  decisione
dell'ufficio di registrazione del marchio;
    c)  durante  ogni  procedura  di  ricorso  ((contro  la decisione
relativa alla registrazione del marchio)).
  4. Le domande parziali conservano la data di deposito della domanda
iniziale e, se del caso, il beneficio del diritto di priorita'.
  5  Il  ricorso  alla  Commissione  dei  ricorsi sospende il termine
assegnato dall'ufficio.