Art. 159. Domanda di rinnovazione di marchio 1. La domanda di rinnovazione di marchio di impresa deve essere fatta dal titolare o dal suo avente causa. 2. La domanda, accompagnata dal versamento delle tasse dovute, deve essere depositata entro gli ultimi dodici mesi precedenti alla data di scadenza del decennio in corso. Trascorso tale periodo, la domanda di rinnovazione puo' essere presentata nei sei mesi successivi al mese di scadenza con l'applicazione di una soprattassa. 3. Quando vi sia mandatario, alla domanda deve essere unito l'atto di nomina ai sensi dell'articolo 201. 4. Per i marchi registrati sulla base di una domanda di trasformazione di una domanda di marchio comunitario o di un marchio comunitario, presentata ai sensi del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario e successive modificazioni, ovvero sulla base di una domanda di trasformazione di una registrazione internazionale, presentata ai sensi dell'articolo 9-quinquies del Protocollo relativo all'Accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi del 27 giugno 1989, ratificato con legge 12 marzo 1996, n. 169, gli effetti della prima registrazione, ai fini della rinnovazione, decorrono rispettivamente dalla data di deposito della domanda di marchio comunitario o dalla data di registrazione internazionale. 5. Se il marchio precedente appartiene a piu' persone, la domanda di rinnovazione puo' essere fatta da una soltanto, nell'interesse di tutte. 6. Se la domanda di rinnovazione o le tasse pagate si riferiscono soltanto ad una parte dei prodotti o dei servizi per i quali il marchio e' stato registrato, la registrazione viene rinnovata soltanto per i prodotti o i servizi di cui trattasi.
Note all'art. 159: - Il regolamento del Consiglio (CE) 20 dicembre 1993 n. 40/94 sul marchio comunitario, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Comunita' europea 14 gennaio 1994, n. L 11. - Il testo dell'art. 9-quinques del protocollo relativo all'Accordo di Madrid, ratificato con legge 12 marzo 1996, n. 169, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 marzo 1996, n. 76, supplemento ordinario, e' il seguente: «Art. 9-quinquies (Trasformazione di una registrazione internazionale in domande nazionali o regionali). - Nel caso in cui la registrazione internazionale sia radiata su richiesta dell'Ufficio d'origine ai sensi dell'art. 6.4, per cio' che concerne la totalita' o parte dei prodotti e servizi elencati nella suddetta registrazione, la persona che era titolare della registrazione internazionale deposita una domanda di registrazione dello stesso marchio presso l'Ufficio di una delle parti contraenti sul cui territorio la registrazione internazionale aveva validita', tale domanda sara' trattata come se essa fosse stata depositata alla data della registrazione internazionale in conform:ita' dell'art. 3.4 o alla data di iscrizione dell'estensione territoriale in conformita' dell'art. 3-ter.2 e, nel caso in cui la registrazione internazionale beneficiasse di priorita', tale domanda beneficiera' della medesima priorita', a condizione che: i) la suddetta domanda sia depositata entro i tre mesi a decorrere dalla data in cui la registrazione internazionale e' stata radiata, ii) i prodotti e servizi elencati nella domanda siano effettivamente coperti dalla lista dei prodotti e servizi iscritti nella registrazione internazionale per cio' che concerne la parte contraente interessata, e iii) tale domanda sia conforme a tutte le prescrizioni della legislazione applicabile, comprese quelle che si riferiscono alle tasse.».