Art. 160.
    Domanda di brevetto per invenzione e per modello di utilita'
  1. La domanda deve contenere:
    a) l'identificazione del richiedente e del mandatario, se vi sia;
    b)  l'indicazione  dell'invenzione  o  del  modello,  in forma di
titolo,  che ne esprinia brevemente, ma con precisione, i caratteri e
lo scopo.
  2.  Una  medesima  domanda  non puo' contenere la richiesta di piu'
brevetti, ne' di un solo brevetto per piu' invenzioni o modelli.
  3. Alla domanda devono essere uniti:
    a)   la   descrizione   dell'invenzione   effettuata   ai   sensi
dell'articolo 51;
    b) i disegni dell'invenzione, ove sia possibile;
    c) la designazione dell'inventore;
    d)  quando  vi  sia  mandatario,  anche l'atto di nomina ai sensi
dell'articolo 201;
    e) in caso di rivendicazione di priorita' i documenti relativi.
  4.  La  descrizione dell'invenzione o del modello deve iniziare con
un  riassunto  che  ha  solo  fini  di  informazione  tecnica  e deve
concludersi  con  una  o  piu'  rivendicazioni  in  cui sia indicato,
specificamente,  cio'  che  si  intende  debba  formare  oggetto  del
brevetto.