Art. 160-bis. 
      (( (Procedura nazionale della domanda internazionale). )) 
  ((1. La richiesta di apertura della procedura nazionale di  cui  al
comma 1 dell'articolo 55, da presentare all'Ufficio italiano brevetti
e marchi per la concessione  del  brevetto  italiano  per  invenzione
industriale o modello di utilita', deve essere accompagnata da: 
    a) una traduzione italiana completa della domanda  internazionale
come pubblicata; 
    b) i diritti di deposito previsti dalla  Tabella  A  allegata  al
decreto 2 aprile 2007  del  Ministro  dello  sviluppo  economico,  di
concerto con il Ministro dell'economia e finanze. 
  2. Alla richiesta di cui al comma  1  si  applicano  le  norme  del
presente  codice,  dei  regolamenti  attuativi  e  dei  decreti   sul
pagamento dei diritti, in particolare in relazione alla ricevibilita'
e integrazione delle domande, alla data attribuita alla domanda, alla
presentazione di ulteriori documenti e traduzioni che potranno essere
richiesti al fine delle procedure di esame e del mantenimento in vita
dei titoli. 
  3. Per la richiesta di brevetto italiano per invenzione industriale
basata  su  una  domanda  internazionale  ai  sensi   del   comma   1
dell'articolo 55 la ricerca di  anteriorita'  effettuata  nella  fase
internazionale sostituisce la corrispondente ricerca prevista per  la
domanda nazionale, ferme restando le altre norme sull'esame  previste
dal presente codice.))