Art. 161.
         Unicita' dell'invenzione e divisione della domanda

  1. Ogni domanda deve avere per oggetto una sola invenzione.
  2.  Se  la  domanda  comprende  piu' invenzioni, l'Ufficio italiano
brevetti  e marchi invitera' l'interessato, assegnandogli un termine,
a  limitare  tale  domanda  ad  una  sola invenzione, con facolta' di
presentare,  per  le  rimanenti  invenzioni, altrettante domande, che
avranno  effetto  dalla data della domanda primitiva. ((Tale facolta'
puo' essere esercitata dal richiedente, anche in mancanza dell'invito
dell'  Ufficio  italiano  brevetti  e  marchi, prima che quest'ultimo
abbia provveduto alla concessione del brevetto.))
  3.  Il  ricorso  alla  Commissione  dei ricorsi sospende il termine
assegnato dall'Ufficio.