Art. 162. Procedimento microbiologico 1. Una domanda di brevetto riguardante un procedimento microbiologico o un prodotto ottenuto secondo tale procedimento sara' considerata descritta qualora: a) una coltura del microrganismo sia stata depositata, al piu' tardi il giorno stesso del deposito della domanda di brevetto, presso un centro di raccolta di tali colture; b) la domanda depositata contenga le informazioni pertinenti di cui il richiedente dispone sulle caratteristiche del microrganismo; c) la domanda venga completata con l'indicazione di un centro di raccolta di colture abilitato presso il quale una coltura del microrganismo sia stata depositata, nonche' con il numero e la data di deposito di detta coltura, salva la facolta' per l'Ufficio italiano brevetti e marchi di chiedere copia della ricevuta di deposito. 2. Si considerano centri abilitati quelli riconosciuti ai fini dell'ottenimento di un brevetto europeo o un autorita' internazionale riconosciuta in forza di convenzione ratificata dall'Italia. 3. Le indicazioni di cui al comma 1, lettera c), possono essere comunicate entro un termine di due mesi a decorrere dalla data del deposito della domanda di brevetto. La comunicazione di questa indicazione e' considerata quale consenso irrevocabile e senza riserve del titolare della domanda a mettere la coltura depositata a disposizione di qualsiasi persona che, a partire dalla data in cui la domanda di brevetto e' resa accessibile al pubblico, presenti richiesta al centro di raccolta presso il quale il microrganismo e' stato depositato. 4. La richiesta di cui al comma 3 dovra' essere notificata al titolare della domanda o del brevetto e dovra' essere completata dalle seguenti indicazioni: a) il nome e l'indirizzo di chi fa la richiesta; b) l'impegno di chi presenta la richiesta nei confronti del titolare del brevetto o della domanda di brevetto di non rendere accessibile la cultura a qualsiasi terzo; c) l'impegno ad effettuare l'utilizzazione di tale coltura attraverso un esperto qualificato, nominativamente indicato esclusivamente a fini sperimentali fino alla data in cui la domanda di brevetto non venga rigettata o ritirata o il brevetto sia definitivamente decaduto o dichiarato nullo e sia venuta meno qualsiasi possibilita' di reintegrazione in forma specifica a favore del richiedente o del titolare del brevetto. 5. L'esperto designato per l'utilizzazione e' responsabile solidalmente per gli abusi commessi dal richiedente.