Art. 162.
                     Procedimento microbiologico

  1.   Una   domanda   di   brevetto   riguardante   un  procedimento
microbiologico o un prodotto ottenuto secondo tale procedimento sara'
considerata descritta qualora:
    a)  una  coltura  del microrganismo sia stata depositata, al piu'
tardi il giorno stesso del deposito della domanda di brevetto, presso
un centro di raccolta di tali colture;
    b)  la  domanda depositata contenga le informazioni pertinenti di
cui il richiedente dispone sulle caratteristiche del microrganismo;
    c)  la domanda venga completata con l'indicazione di un centro di
raccolta  di  colture  abilitato  presso  il  quale  una  coltura del
microrganismo  sia  stata depositata, nonche' con il numero e la data
di  deposito  di  detta  coltura,  salva  la  facolta'  per l'Ufficio
italiano  brevetti  e  marchi  di  chiedere  copia  della ricevuta di
deposito.
  2.  Si  considerano  centri  abilitati  quelli riconosciuti ai fini
dell'ottenimento di un brevetto europeo o un autorita' internazionale
riconosciuta in forza di convenzione ratificata dall'Italia.
  3.  Le  indicazioni  di  cui al comma 1, lettera c), possono essere
comunicate  entro  un  termine di due mesi a decorrere dalla data del
deposito  della  domanda  di  brevetto.  La  comunicazione  di questa
indicazione  e'  considerata  quale  consenso  irrevocabile  e  senza
riserve  del titolare della domanda a mettere la coltura depositata a
disposizione di qualsiasi persona che, a partire dalla data in cui la
domanda  di  brevetto  e'  resa  accessibile  al  pubblico,  presenti
richiesta  al  centro di raccolta presso il quale il microrganismo e'
stato depositato.
  4.  La  richiesta  di  cui  al  comma 3 dovra' essere notificata al
titolare  della  domanda  o  del  brevetto e dovra' essere completata
dalle seguenti indicazioni:
    a) il nome e l'indirizzo di chi fa la richiesta;
    b)  l'impegno  di  chi  presenta  la  richiesta nei confronti del
titolare  del  brevetto  o  della  domanda di brevetto di non rendere
accessibile la cultura a qualsiasi terzo;
    c)  l'impegno  ad  effettuare  l'utilizzazione  di  tale  coltura
attraverso   un   esperto   qualificato,   nominativamente   indicato
esclusivamente  a  fini sperimentali fino alla data in cui la domanda
di  brevetto  non  venga  rigettata  o  ritirata  o  il  brevetto sia
definitivamente  decaduto  o  dichiarato  nullo  e  sia  venuta  meno
qualsiasi  possibilita' di reintegrazione in forma specifica a favore
del richiedente o del titolare del brevetto.
  5.   L'esperto   designato   per  l'utilizzazione  e'  responsabile
solidalmente per gli abusi commessi dal richiedente.