Art. 164.
             Domanda di privativa per varieta' vegetale

  1. La domanda di privativa per varieta' vegetale deve contenere:
    a)  l'identificazione del richiedente ed anche del mandatario, se
vi sia;
    b)  l'indicazione  in  italiano  ed  in latino del genere o della
specie cui la varieta' appartiene;
    c)  la denominazione proposta, specificando se trattasi di codice
o di nome di fantasia;
    d) il nome e la nazionalita' dell'autore della varieta' vegetale;
    e) l'eventuale rivendicazione della priorita';
    f) l'elenco dei documenti allegati.
  2. Alla domanda devono essere uniti:
    a)  la  descrizione  della varieta' vegetale. In caso di varieta'
ibrida,  a  richiesta  del  costitutore,  le informazioni relative ai
componenti  genealogici  non  sono  messi a disposizione del pubblico
dall'ufficio ricevente;
    b)  la  riproduzione  fotografica della varieta' vegetale e delle
sue cartteristiche specifiche;
    c)  ogni  informazione  e  documentazione  ritenuta utile ai fini
dell'esame  della domanda, e, in particolare, i risultati degli esami
in  coltura  eventualmente gia' intrapresi in Italia o all'estero. La
documentazione  redatta  in  lingua  straniera  e'  corredata  da una
traduzione  in lingua italiana, dichiarata conforme dal richiedente o
dal suo mandatario;
    d) la dichiarazione di cui all'articolo 165;
    e)   i   documenti   comprovanti   le   priorita'   eventualmente
rivendicate;
    f)   quando   vi  sia  mandatario,  l'atto  di  nomina  ai  sensi
dell'articolo 201;
    g)  il documento comprovante il pagamento della tassa di domanda,
della   tassa   per   la   lettera   d'incarico  o  per  la  relativa
autocertificazione.
  3.  I documenti indicati al comma 2, lettere b), d), ed e), possono
essere  depositati  successivamente,  ma  non oltre il termine di sei
mesi  dal  deposito  della  domanda. I documenti indicati al comma 2,
lettere  c)  e  g),  possono essere presentate successivamente ma non
oltre la data d'inizio delle prove di coltivazione della varieta'.
  4.  La  varieta'  e'  descritta  in  modo da mettere chiaramente in
evidenza  in  quale  maniera  essa  e'  stata ottenuta e quali sono i
caratteri di natura morfologica o fisiologica che la differenziano da
altre varieta' similari conosciute.
  5.  Nella  descrizione  e' indicata anche la denominazione proposta
dal costitutore.
  6.  Se  trattasi  di  varieta' essenzialmente derivata ai sensi del
comma  4  dell'articolo  107,  e'  indicata  la varieta' iniziale. Se
trattasi di varieta' geneticamente modificata sono indicati l'origine
e la natura della modifica genetica.