Art. 169.
                     Rivendicazione di priorita'

  1.  Quando  si  rivendichi  la  priorita'  di  un deposito ai sensi
dell'articolo  4 si deve unire copia della domanda prioritaria da cui
si  rilevino  il  nome  del richiedente, l'entita' e l'estensione del
diritto  di  proprieta'  industriale  e la data in cui il deposito e'
avvenuto.
  2.  Se  il deposito e' stato eseguito da altri, il richiedente deve
anche  dare  la  prova  di essere successore o avente causa del primo
depositante.
  3.  Quando  all'estero  siano state depositate separate domande, in
date  diverse,  per  le  varie  parti di uno stesso marchio e di tali
parti  si  voglia  rivendicare il diritto di priorita', per ognuna di
esse,  ancorche'  costituiscano  un  tutto  unico,  deve  depositarsi
separata  domanda.  Ove  con  una sola domanda siano rivendicate piu'
registrazioni o piu' depositi delle dette diverse parti di uno stesso
marchio, alle nuove domande separate si applica l'articolo 158, commi
1, e 2.
  4. Quando siano state depositate separate domande, in date diverse,
per  le varie parti di una stessa invenzione, il diritto di priorita'
puo'  essere  rivendicato  con  una unica domanda se vi sia unita' di
invenzione.  Nel caso che con una sola domanda siano rivendicati piu'
depositi  e  non  si riscontri l'unita' inventiva, alle nuove domande
separate e' applicabile l'articolo 161.
  5. Quando sia intervenuto il decreto ministeriale per la protezione
temporanea  dei  nuovi  marchi  apposti  su  prodotti  o su materiali
inerenti  alla  prestazione  del  servizio, che hanno figurato in una
esposizione  e  si  rivendichino  i  diritti  di  priorita'  per tale
protezione  temporanea,  il richiedente deve allegare alla domanda di
registrazione  un  certificato  del  comitato esecutivo o direttivo o
della presidenza dell'esposizione, avente il contenuto prescritto nel
relativo regolamento.
  6.  La  brevettazione  o  la registrazione vengono effettuate senza
menzione  della  priorita',  qualora  entro  sei  mesi  dalla data di
deposito  della  domanda  non vengano prodotti, nelle forme dovute, i
documenti  di  cui  al  comma  1.  Per  le  invenzioni e i modelli di
utilita'  il termine per deposito di tali documenti e' di sedici mesi
dalla data della domanda anteriore, di cui si rivendica la priorita',
se tale termine e' piu' favorevole al richiedente.
  7.  Qualora la priorita' di un deposito compiuta agli effetti delle
convenzioni  internazionali  vigenti  venga  comunque  rifiutata, nel
titolo  di  proprieta' industriale deve farsi analoga annotazione del
rifiuto.
  8.  La  rivendicazione  di priorita' nella domanda di privativa per
nuova varieta' vegetale e' rifiutata se e' effettuata dopo il termine
di  dodici  mesi  dalla  data di deposito della prima domanda e se il
richiedente non ne ha diritto. Qualora priorita' sia rifiutata non se
ne fa menzione nella privativa.