Art. 17.
                    Registrazione internazionale
  1.   Rimangono  ferme,  per  la  registrazione  dei  marchi  presso
l'Organizzazione  mondiale  della proprieta' intellettuale di Ginevra
(OMPI),   le   disposizioni   vigenti   ai  sensi  delle  convenzioni
internazionali.
  2.  I  marchi  internazionali  registrati  presso  l'Organizzazione
mondiale  della  proprieta'  intellettuale (OMPI) di Ginevra, in base
all'Accordo  di  Madrid,  concernente la registrazione internazionale
dei  marchi,  testo  di  Stoccolma del 14 luglio 1967, ratificato con
legge  28 aprile  1976, n. 424, ed al relativo Protocollo, adottato a
Madrid il 27 giugno 1989, ratificato con legge 12 marzo 1996, n. 169,
recanti  la  designazione dell'Italia quale Paese in cui si chiede la
protezione,  devono  rispondere  ai  requisiti  previsti per i marchi
nazionali dal presente codice.
  3. L'Ufficio italiano brevetti e marchi effettua l'esame dei marchi
internazionali  designanti  l'Italia  conformemente alle disposizioni
applicabili alle domande di marchi nazionali.
 
          Note all'art. 17:
              - Per  la  legge 28 aprile 1976, n. 424, vedasi la nota
          all'art. 3.
              - La  legge 12 marzo 1996, n. 169, recante «Ratifica ed
          esecuzione  del  protocollo  relativo alla intesa di Madrid
          concernente  la  registrazione  internazionale  dei marchi,
          firmato  a  Madrid  il 27 giugno 1989», e' pubblicata nella
          Gazzetta   Ufficiale  30 marzo  1996,  n.  76,  supplemento
          ordinario.