Art. 170. Esame delle domande 1. L'esame delle domande, delle quali sia stata riconosciuta la regolarita' formale, e' rivolto ad accertare: a) per i marchi: se puo' trovare applicazione l'articolo 11 quando si tratta di marchi collettivi; se la parola, figura o segno possono essere registrati come marchio a norma degli articoli 7, 8, 9, 10, 12, comma 1, lettera a), 13, comma 1, e 14, comma 1, lettere a) e b); se concorrono le condizioni di cui all'articolo 3; b) per le invenzioni ed i modelli di utilita' che l'oggetto della domanda sia conforme a quello previsto dagli articoli 45, 50 e 82, esclusi i requisiti di validita', fino a quando non sara' disciplinata la ricerca delle anteriorita' con decreto ministeriale a meno che la loro assenza risulti assolutamente evidente sulla base delle stesse dichiarazioni ed allegazioni del richiedente oppure sia certa alla stregua del notorio; c) per i disegni e modelli che l'oggetto della domanda sia conforme alle prescrizioni dell'articolo 31; d) per le varieta' vegetali, i requisiti di validita' previsti nella sezione VIII del capo II del codice, nonche' l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 114 della stessa sezione. L'esame di tali requisiti e' compiuto dal Ministero delle politiche agricole e forestali, il quale formula parere vincolante, avvalendosi della commissione consultiva istituita dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974. La Commissione opera osservando le norme di procedura dettate con apposito regolamento di funzionamento. Al fine di accertare la permanenza dei requisiti, il Ministero delle politiche agricole e forestali puo' chiedere al titolare o al suo avente causa il materiale di riproduzione o di moltiplicazione necessario per effettuare il controllo; e) per le topografie dei prodotti a semiconduttori, che l'oggetto della domanda sia conforme a quello previsto dall'articolo 87, esclusi i requisiti di validita' fino a quando non si sia provveduto a disciplinare l'esame con decreto ministeriale. 2. Per i marchi relativi a prodotti agricoli ed a quelli agroalimentari di prima trasformazione, che utilizzano denominazioni geografiche, l'Ufficio trasmette l'esemplare del marchio ed ogni altra documentazione al Ministero delle politiche agricole e forestali, che esprime il parere di competenza entro dieci giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta. 3. Qualora non si riscontrino le condizioni sopra indicate, l'Ufficio italiano brevetti e marchi provvede ai sensi dell'articolo 173, comma 7.
Nota all'art. 170: - Il testo dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, recante «Norme per la protezione delle nuove varieta' vegetali, in attuazione della delega di cui alla legge 16 luglio 1974, n. 722», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 aprile 1976, n. 109, e' il seguente: «Art. 18. - Per i pareri che il Ministero dell'agricoltura e delle foreste deve esprimere in conformita' delle disposizioni del presente decreto, e' istituita presso il Ministero stesso una commissione consultiva nominata con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste. La commissione e' composta: 1) da un presidente di sezione del Consiglio di Stato, designato dal Presidente del Consiglio di Stato, che la presiede; 2) dal direttore generale della produzione agricola del Ministero dell'agricoltura e delle foreste; 3) dal direttore generale per la tutela dei prodotti agricoli del Ministero dell'agricoltura e delle foreste; 4) dal direttore generale dell'economia montana e delle foreste del Ministero dell'agricoltura e delle foreste; 5) dal direttore dell'istituto conservatore dei registri delle varieta' dei prodotti sementieri; 6) dal direttore dell'ufficio centrale brevetti; 7) da un professore ordinario della facolta' di agraria di una Universita', designato dal Ministro per la pubblica istruzione; 8) dal direttore di un istituto agrario sperimentale, designato dal Ministro per l'agricoltura e le foreste; 9) da un esaminatore tecnico dell'Ufficio centrale brevetti; 10) da un funzionario del Ministero della sanita'. I membri di cui ai numeri da 2) a 6) possono essere sostituiti da funzionari dei rispettivi servizi; per i membri di cui ai numeri da 7) a 10) deve essere previsto un supplente. Con provvedimento motivato dal presidente possono essere chiamati a far parte della commissione, per l'esame delle singole questioni, anche esperti particolarmente qualificati, in numero non superiore a tre. Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate da un funzionario del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, della carriera direttiva, di qualifica non inferiore a direttore di sezione. La commissione dura in carica un triennio e i suoi componenti possono essere confermati. In caso di mancato tempestivo rinnovo, la commissione continua a funzionare fino al nuovo provvedimento di nomina. La commissione, prima di esprimere il proprio parere, puo' sentire gli interessati o i loro rappresentanti i quali devono in ogni caso essere convocati quando ne abbiano fatto richiesta.».