Art. 170.
                         Esame delle domande

  1.  L'esame  delle  domande,  delle quali sia stata riconosciuta la
regolarita' formale, e' rivolto ad accertare:
    a)  per  i  marchi:  se  puo'  trovare applicazione l'articolo 11
quando  si  tratta di marchi collettivi; se la parola, figura o segno
possono  essere  registrati come marchio a norma degli articoli 7, 8,
9,  10,  12, comma 1, lettera a), 13, comma 1, e 14, comma 1, lettere
a) e b); se concorrono le condizioni di cui all'articolo 3;
    b) per le invenzioni ed i modelli di utilita' che l'oggetto della
domanda  sia  conforme  a quello previsto dagli articoli 45, 50 e 82,
esclusi   i   requisiti   di  validita',  fino  a  quando  non  sara'
disciplinata la ricerca delle anteriorita' con decreto ministeriale a
meno  che  la  loro assenza risulti assolutamente evidente sulla base
delle  stesse dichiarazioni ed allegazioni del richiedente oppure sia
certa alla stregua del notorio;
    c)  per  i  disegni  e  modelli  che  l'oggetto della domanda sia
conforme alle prescrizioni dell'articolo 31;
    d)  per  le  varieta' vegetali, i requisiti di validita' previsti
nella sezione VIII del capo II del codice, nonche' l'osservanza delle
disposizioni di cui all'articolo 114 della stessa sezione. L'esame di
tali  requisiti  e' compiuto dal Ministero delle politiche agricole e
forestali,  il  quale  formula  parere  vincolante, avvalendosi della
commissione  consultiva  istituita  dall'articolo  18 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  12 agosto 1975, n. 974. La Commissione
opera   osservando   le  norme  di  procedura  dettate  con  apposito
regolamento  di funzionamento. Al fine di accertare la permanenza dei
requisiti,  il  Ministero  delle  politiche agricole e forestali puo'
chiedere   al  titolare  o  al  suo  avente  causa  il  materiale  di
riproduzione  o  di  moltiplicazione  necessario  per  effettuare  il
controllo;
    e) per le topografie dei prodotti a semiconduttori, che l'oggetto
della  domanda  sia  conforme  a  quello  previsto  dall'articolo 87,
esclusi  i requisiti di validita' fino a quando non si sia provveduto
a disciplinare l'esame con decreto ministeriale.
  2.   Per  i  marchi  relativi  a  prodotti  agricoli  ed  a  quelli
agroalimentari  di prima trasformazione, che utilizzano denominazioni
geografiche,  l'Ufficio  trasmette  l'esemplare  del  marchio ed ogni
altra   documentazione   al  Ministero  delle  politiche  agricole  e
forestali,  che  esprime  il  parere di competenza entro dieci giorni
dalla data di ricevimento della relativa richiesta.
  3.  Qualora  non  si  riscontrino  le  condizioni  sopra  indicate,
l'Ufficio  italiano brevetti e marchi provvede ai sensi dell'articolo
173, comma 7.
 
          Nota all'art. 170:
              - Il  testo  dell'art.  18  del  decreto del Presidente
          della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, recante «Norme per
          la  protezione delle nuove varieta' vegetali, in attuazione
          della  delega  di  cui  alla legge 16 luglio 1974, n. 722»,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 aprile 1976, n. 109,
          e' il seguente:
              «Art.   18.   -   Per   i   pareri   che  il  Ministero
          dell'agricoltura   e   delle   foreste  deve  esprimere  in
          conformita'  delle  disposizioni  del  presente decreto, e'
          istituita   presso  il  Ministero  stesso  una  commissione
          consultiva   nominata   con   decreto   del   Ministro  per
          l'agricoltura e le foreste.
              La commissione e' composta:
                1)  da  un  presidente  di  sezione  del Consiglio di
          Stato, designato dal Presidente del Consiglio di Stato, che
          la presiede;
                2)  dal  direttore generale della produzione agricola
          del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
                3)  dal direttore generale per la tutela dei prodotti
          agricoli del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
                4)  dal  direttore  generale  dell'economia montana e
          delle   foreste  del  Ministero  dell'agricoltura  e  delle
          foreste;
                5)   dal  direttore  dell'istituto  conservatore  dei
          registri delle varieta' dei prodotti sementieri;
                6) dal direttore dell'ufficio centrale brevetti;
                7)  da  un  professore  ordinario  della  facolta' di
          agraria  di  una Universita', designato dal Ministro per la
          pubblica istruzione;
                8) dal direttore di un istituto agrario sperimentale,
          designato dal Ministro per l'agricoltura e le foreste;
                9)  da  un  esaminatore tecnico dell'Ufficio centrale
          brevetti;
                10) da un funzionario del Ministero della sanita'.
              I  membri  di  cui  ai numeri da 2) a 6) possono essere
          sostituiti  da  funzionari  dei  rispettivi  servizi; per i
          membri di cui ai numeri da 7) a 10) deve essere previsto un
          supplente.
              Con   provvedimento  motivato  dal  presidente  possono
          essere  chiamati a far parte della commissione, per l'esame
          delle  singole  questioni,  anche  esperti  particolarmente
          qualificati, in numero non superiore a tre.
              Le   funzioni  di  segretario  della  commissione  sono
          esercitate da un funzionario del Ministero dell'agricoltura
          e delle foreste, della carriera direttiva, di qualifica non
          inferiore a direttore di sezione.
              La  commissione  dura  in  carica  un triennio e i suoi
          componenti  possono  essere  confermati. In caso di mancato
          tempestivo  rinnovo,  la  commissione continua a funzionare
          fino al nuovo provvedimento di nomina.
              La  commissione,  prima di esprimere il proprio parere,
          puo'  sentire  gli  interessati  o  i loro rappresentanti i
          quali  devono  in  ogni  caso  essere  convocati  quando ne
          abbiano fatto richiesta.».