Art. 171.
                   Esame dei marchi internazionali
  1. L'Ufficio italiano brevetti e marchi effettua l'esame dei marchi
internazionali  designanti l'Italia conformemente alle norme relative
ai marchi nazionali, ai sensi dell'articolo 170, comma 1, lettera a).
  2.  L'Ufficio italiano brevetti e marchi, se ritiene che il marchio
non  possa  essere registrato in tutto o in parte, ovvero se e' stata
presentata opposizione da parte di terzi ai sensi dell'articolo 176:,
provvede,  ai  sensi  dell'articolo  5  dell'accordo di Madrid per la
registrazione  internazionale  dei  marchi,  testo  di  Stoccolma del
14 luglio  1967,  ratificato  con  legge 28 aprile 1976, n. 424 o del
relativo protocollo del 27 giugno 1989, ratificato con legge 12 marzo
1996,   n.   169,  all'emissione  di  un  rifiuto  provvisorio  della
registrazione     internazionale     e     ne    da'    comunicazione
all'Organizzazione mondiale della proprieta' intellettuale.
  3.  Il  rifiuto provvisorio ai sensi del comma 2 e' emesso entro un
anno  per  le  registrazioni  internazionali  basate  sull'Accordo di
Madrid per la registrazione internazionale dei marchi e diciotto mesi
per  quelle basate sul relativo Protocollo. I termini decorrono dalle
date    rispettivamente    indicate    nelle    citate    Convenzioni
internazionali.
  4.  In caso di rifiuto provvisorio, la protezione del marchio e' la
medesima  di  quella  di  una  domanda  di  marchio depositata presso
l'Ufficio italiano brevetti e marchi.
  5.  Entro  il  termine  perentorio  all'uopo  fissato  dall'Ufficio
italiano   brevetti  e  marchi,  il  titolare  di  una  registrazione
internazionale,  per la quale sia stato comunicato all'Organizzazione
mondiale  della  proprieta'  intellettuale  un  rifiuto  provvisorio,
tramite  un  mandatario  nominato  ai  sensi  dell'articolo 201, puo'
presentare le proprie deduzioni, ovvero richiedere copia dell'atto di
opposizione   sulla  base  del  quale  e'  stato  emesso  il  rifiuto
provvisorio.  In tale ultimo caso, se il titolare della registrazione
internazionale  richiede  la  copia nel termine prescritto, l'Ufficio
comunica  alle  parti  l'avviso  di  cui all'articolo 178, comma 1, e
applica  le  altre  norme  sulla procedura di opposizione di cui agli
articoli 178 e seguenti.
  6.  Qualora  entro  il termine di cui al comma 5, il titolare della
registrazione  internazionale  non  presenti  le  proprie  deduzioni,
ovvero  non  richieda  copia  dell'atto  di  opposizione  secondo  le
modalita'  prescritte, l'Ufficio italiano brevetti e marchi emette il
rifiuto definitivo.
  7. L'Ufficio italiano brevetti e marchi comunica all'Organizzazione
mondiale  della  proprieta'  intellettuale  le  decisioni  definitive
relative ai marchi internazionali designanti l'Italia.
  8.  Nel  caso  che  il  marchio  designante  l'Italia  in  base  al
protocollo  di Madrid sia successivamente radiato in tutto o in parte
su richiesta dell'ufficio di proprieta' industriale d'origine, il suo
titolare  puo'  depositare una domanda di registrazione per lo stesso
segno  presso  l'Ufficio  italiano brevetti e marchi. Tale domanda ha
effetto  dalla  data di registrazione internazionale, con l'eventuale
priorita'  riconosciuta,  o da quella dell'iscrizione dell'estensione
territoriale concernente l'Italia.
  9.  La  domanda  e' depositata nel termine perentorio di tre mesi a
decorrere dalla data di radiazione della registrazione internazionale
e  puo'  riguardare  solo  i  prodotti  e  servizi  in  essa compresi
relativamente all'Italia.
  10.  Alla  domanda  si  applicano  le  disposizioni  vigenti per le
domande nazionali.
 
          Note all'art. 171:
              - Per  la legge 28 aprile 1976, n. 424, si veda la nota
          all'art. 3.
              - Per  la  legge 12 marzo 1996, n. 169, si veda la nota
          all'art. 156.