Art. 173. Rilievi 1. I rilievi ai quali dia luogo l'esame delle domande e delle istanze devono essere comunicati all'interessato con l'assegnazione di un termine per la risposta non inferiore a due mesi dalla data di ricezione della comunicazione. 2. Le osservazioni dei terzi ed i rilievi ai quali dia luogo l'esame della domanda di privativa per nuova varieta' vegetale sono comunicati all'interessato con l'assegnazione di un termine, non superiore a sei mesi, per la risposta. Nel caso in cui il rilievo riguardi la denominazione, la nuova proposta e' corredata da una dichiarazione integrativa includente anche la dichiarazione di cui alla lettera e), del comma 1, dell'articolo 165. L'ufficio ed il Ministero delle politiche agricole e forestali si comunicano reciprocamente le osservazioni ed i rilievi trasmessi al richiedente e le risposte ricevute. 3. Quando, a causa di irregolarita' nel conferimento del mandato, di cui all'articolo 201, il mancato adempimento ai rilievi comporta il rigetto delle domande e delle istanze connesse, il rilievo deve essere comunicato al richiedente. 4. Quando il termine sia decorso senza che sia pervenuta risposta ai rilievi, la domanda o l'istanza e' respinta con provvedimento, da notificare al titolare della domanda stessa o dell'istanza con raccomandata con avviso di ricevimento. Tuttavia, se il rilievo concerne la rivendicazione di un diritto di priorita', la mancata risposta comporta esclusivamente la perdita di tale diritto. 5. La domanda di privativa per nuova varieta' vegetale e' rifiutata: a) in caso di mancata risposta ai rilievi dell'ufficio e del Ministero delle politiche agricole e forestali nei termini stabiliti; b) in caso di mancata consegna dei materiali per le prove varietali ai sensi dell'articolo 165, comma 1, lettera c), salvo che la mancata consegna sia dipesa da causa di forza maggiore; c) in caso di assenza di uno dei requisiti previsti dall'articolo 170, comma 1, lettera d). 6. Se la domanda di privativa per nuova varieta' vegetale non e' accolta o se essa e' ritirata, il compenso dovuto per i controlli tecnici e' rimborsato solo quando non siano gia' stati avviati i controlli tecnici suddetti. 7. Prima di respingere in tutto o in parte una domanda o una istanza ad essa connessa, per motivi che non siano stati oggetto di rilievi ai sensi del comma 1, l'Ufficio italiano brevetti e marchi assegna al richiedente il termine di due mesi per formulare osservazioni. Scaduto detto termine, se non sono state presentate osservazioni o l'Ufficio ritiene di non potere accogliere quelle presentate, la domanda o l'istanza e' respinta in tutto o in parte. 8. Per le domande di brevetto internazionale l'Ufficio italiano brevetti e marchi, compiuto l'accertamento di cui all'articolo 14 del Trattato di cooperazione in materia di brevetti del 19 giugno 1970, ratificato con legge 26 maggio 1978, n. 260, invita il richiedente ad effettuare le eventuali correzioni e a depositare i disegni non acclusi, fissando all'uopo un termine non superiore a mesi tre, ferma restando l'osservanza del termine per la trasmissione dell'esemplare originale della domanda internazionale, previsto dalla regola 22 del regolamento di esecuzione del Trattato di cooperazione in materia di brevetti. L'Ufficio italiano brevetti e marchi dichiara che la domanda s'intende ritirata nelle ipotesi previste dall'articolo 14 del Trattato di cooperazione in materia di brevetti. 9. Qualora la domanda sia accolta, l'Ufficio italiano brevetti e marchi provvede alla concessione del titolo. 10. I fascicoli degli atti e dei documenti relativi alle domande di brevettazione o di registrazione sono conservati dall'Ufficio italiano brevetti e marchi fino a dieci anni dopo l'estinzione dei diritti corrispondenti. Dopo la scadenza di tale termine l'Ufficio puo' distruggere i fascicoli anche senza il parere dell'Archivio centrale di Stato, previa acquisizione informatica su dispositivi non alterabili degli originali, delle domande, delle descrizioni e dei singoli disegni ad esse allegati.
Note all'art. 173: - Il testo dell'art. 14 del Trattato di cooperazione in materia di brevetti del 19 giugno 1970, e' il seguente: «Art. 14 (Irregolarita' nella domanda internazionale). 1-a) L'ufficio ricevente accerta che la domanda internazionale: i) sia firmata conformemente al regolamento d'esecuzione; ii) contenga i dati prescritti relativi al depositante; iii) contenga un titolo; iv) contenga un estratto; v) soddisfi, nella misura prevista dal regolamento d'esecuzione, i requisiti formali prescritti. b) Se l'ufficio ricevente constata che una di queste prescrizioni non e' soddisfatta invita il depositante a correggere la domanda internazionale nel termine prescritto; se il depositante non ottempera, questa domanda e' considerata come ritirata e l'ufficio ricevente lo dichiara. 2. Se la domanda internazionale fa riferimento a disegni che non sono acclusi alla domanda, l'ufficio ricevente ne avverte il depositante, il quale puo' consegnare questi disegni nel termine prescritto; la data del deposito internazionale e' allora quella del giorno in cui detti disegni pervengono all'ufficio ricevente. In caso contrario, qualsiasi riferimento a tali disegni e' considerato come inesistente. 3-a) Se l'ufficio ricevente constata che le tasse prescritte dall'art. 3.4-iv) non sono state versate nel termine prescritto o che la tassa prescritta dall'art. 4.2) non e' stata versata per alcuno degli Stati designati, la domanda internazionale e' considerata come ritirata e l'ufficio ricevente lo dichiara; b) se l'ufficio ricevente constata che la tassa prescritta dall'art. 4.2) e' stata versata nel termine prescritto per uno o per alcuni Stati designati (ma non per tutti), la designazione di quelli fra i detti Stati per i quali la tassa non e' stata versata nel termine prescritto e' considerata come ritirata e l'ufficio ricevente lo dichiara. 4. Se, dopo aver riconosciuto alla domanda internazionale una data di deposito internazionale, l'ufficio ricevente constata, entro il termine prescritto, che una qualsiasi delle condizioni elencate nei punti da i) a iii) dell'art. 11.1) non era soddisfatta a tale data, questa domanda e' considerata come ritirata e l'ufficio lo dichiara.». - Per il testo dell'art. 22 del Trattato di cooperazione in materia di brevetti del 19 giugno 1970, si veda la nota all'art. 153.