Art. 173.
                               Rilievi

  1.  I  rilievi  ai  quali  dia  luogo l'esame delle domande e delle
istanze  devono  essere comunicati all'interessato con l'assegnazione
di  un termine per la risposta non inferiore a due mesi dalla data di
ricezione della comunicazione.
  2.  Le  osservazioni  dei  terzi  ed  i  rilievi ai quali dia luogo
l'esame  della  domanda di privativa per nuova varieta' vegetale sono
comunicati  all'interessato  con  l'assegnazione  di  un termine, non
superiore  a  sei  mesi,  per la risposta. Nel caso in cui il rilievo
riguardi  la  denominazione,  la  nuova  proposta e' corredata da una
dichiarazione  integrativa  includente  anche la dichiarazione di cui
alla  lettera  e),  del  comma  1, dell'articolo 165. L'ufficio ed il
Ministero   delle   politiche  agricole  e  forestali  si  comunicano
reciprocamente  le osservazioni ed i rilievi trasmessi al richiedente
e le risposte ricevute.
  3.  Quando,  a causa di irregolarita' nel conferimento del mandato,
di  cui  all'articolo 201, il mancato adempimento ai rilievi comporta
il  rigetto  delle  domande e delle istanze connesse, il rilievo deve
essere comunicato al richiedente.
  4.  Quando  il termine sia decorso senza che sia pervenuta risposta
ai  rilievi, la domanda o l'istanza e' respinta con provvedimento, da
notificare  al  titolare  della  domanda  stessa  o  dell'istanza con
raccomandata  con  avviso  di  ricevimento.  Tuttavia,  se il rilievo
concerne  la  rivendicazione  di  un diritto di priorita', la mancata
risposta comporta esclusivamente la perdita di tale diritto.
  5.   La  domanda  di  privativa  per  nuova  varieta'  vegetale  e'
rifiutata:
    a) in caso di mancata risposta ai rilievi dell'ufficio e del
    Ministero  delle  politiche  agricole  e  forestali  nei  termini
    stabiliti;
b) in caso di mancata consegna dei materiali per le prove
varietali  ai sensi dell'articolo 165, comma 1, lettera c), salvo che
la mancata consegna sia dipesa da causa di forza maggiore;
    c) in caso di assenza di uno dei requisiti previsti dall'articolo
170, comma 1, lettera d).
  6.  Se  la  domanda di privativa per nuova varieta' vegetale non e'
accolta  o  se  essa  e' ritirata, il compenso dovuto per i controlli
tecnici  e'  rimborsato  solo  quando  non siano gia' stati avviati i
controlli tecnici suddetti.
  7.  Prima  di  respingere  in  tutto  o  in parte una domanda o una
istanza  ad  essa connessa, per motivi che non siano stati oggetto di
rilievi  ai  sensi  del comma 1, l'Ufficio italiano brevetti e marchi
assegna   al  richiedente  il  termine  di  due  mesi  per  formulare
osservazioni.  Scaduto  detto  termine,  se non sono state presentate
osservazioni  o  l'Ufficio  ritiene  di  non potere accogliere quelle
presentate, la domanda o l'istanza e' respinta in tutto o in parte.
  8.  Per  le  domande  di brevetto internazionale l'Ufficio italiano
brevetti e marchi, compiuto l'accertamento di cui all'articolo 14 del
Trattato  di  cooperazione in materia di brevetti del 19 giugno 1970,
ratificato con legge 26 maggio 1978, n. 260, invita il richiedente ad
effettuare  le  eventuali  correzioni  e  a  depositare i disegni non
acclusi, fissando all'uopo un termine non superiore a mesi tre, ferma
restando  l'osservanza del termine per la trasmissione dell'esemplare
originale  della domanda internazionale, previsto dalla regola 22 del
regolamento  di esecuzione del Trattato di cooperazione in materia di
brevetti.  L'Ufficio  italiano  brevetti  e  marchi  dichiara  che la
domanda  s'intende  ritirata  nelle ipotesi previste dall'articolo 14
del Trattato di cooperazione in materia di brevetti.
  9.  Qualora  la  domanda sia accolta, l'Ufficio italiano brevetti e
marchi provvede alla concessione del titolo.
  10. I fascicoli degli atti e dei documenti relativi alle domande di
brevettazione   o   di  registrazione  sono  conservati  dall'Ufficio
italiano  brevetti  e  marchi fino a dieci anni dopo l'estinzione dei
diritti  corrispondenti.  Dopo  la scadenza di tale termine l'Ufficio
puo'  distruggere  i  fascicoli  anche  senza il parere dell'Archivio
centrale di Stato, previa acquisizione informatica su dispositivi non
alterabili  degli  originali,  delle domande, delle descrizioni e dei
singoli disegni ad esse allegati.
 
          Note all'art. 173:
              - Il testo dell'art. 14 del Trattato di cooperazione in
          materia di brevetti del 19 giugno 1970, e' il seguente:
              «Art.  14 (Irregolarita' nella domanda internazionale).
          1-a) L'ufficio    ricevente    accerta   che   la   domanda
          internazionale:
                  i) sia   firmata   conformemente   al   regolamento
          d'esecuzione;
                  ii) contenga   i   dati   prescritti   relativi  al
          depositante;
                  iii) contenga un titolo;
                  iv) contenga un estratto;
                  v) soddisfi,  nella misura prevista dal regolamento
          d'esecuzione, i requisiti formali prescritti.
                b) Se  l'ufficio ricevente constata che una di queste
          prescrizioni  non  e'  soddisfatta  invita il depositante a
          correggere    la   domanda   internazionale   nel   termine
          prescritto; se il depositante non ottempera, questa domanda
          e'  considerata  come  ritirata  e  l'ufficio  ricevente lo
          dichiara.
              2.  Se  la  domanda  internazionale  fa  riferimento  a
          disegni  che  non  sono  acclusi  alla  domanda,  l'ufficio
          ricevente   ne   avverte  il  depositante,  il  quale  puo'
          consegnare  questi  disegni nel termine prescritto; la data
          del  deposito internazionale e' allora quella del giorno in
          cui detti disegni pervengono all'ufficio ricevente. In caso
          contrario,   qualsiasi   riferimento   a  tali  disegni  e'
          considerato come inesistente.
              3-a)  Se  l'ufficio  ricevente  constata  che  le tasse
          prescritte  dall'art.  3.4-iv)  non  sono state versate nel
          termine prescritto o che la tassa prescritta dall'art. 4.2)
          non  e'  stata versata per alcuno degli Stati designati, la
          domanda  internazionale  e'  considerata  come  ritirata  e
          l'ufficio ricevente lo dichiara;
                b) se  l'ufficio  ricevente  constata  che  la  tassa
          prescritta  dall'art.  4.2)  e'  stata  versata nel termine
          prescritto per uno o per alcuni Stati designati (ma non per
          tutti),  la  designazione di quelli fra i detti Stati per i
          quali  la tassa non e' stata versata nel termine prescritto
          e'  considerata  come  ritirata  e  l'ufficio  ricevente lo
          dichiara.
              4.    Se,   dopo   aver   riconosciuto   alla   domanda
          internazionale   una   data   di  deposito  internazionale,
          l'ufficio  ricevente constata, entro il termine prescritto,
          che una qualsiasi delle condizioni elencate nei punti da i)
          a  iii)  dell'art.  11.1)  non era soddisfatta a tale data,
          questa  domanda e' considerata come ritirata e l'ufficio lo
          dichiara.».
              - Per   il   testo   dell'art.   22   del  Trattato  di
          cooperazione  in materia di brevetti del 19 giugno 1970, si
          veda la nota all'art. 153.