Art. 175.
                Deposito delle osservazioni dei terzi

  1.  Qualsiasi interessato puo', senza con cio' assumere la qualita'
di  parte  nella  procedura di registrazione, indirizzare all'Ufficio
italiano  brevetti  e  marchi  osservazioni  scritte,  specificando i
motivi  per  i  quali  un marchio deve essere escluso d'ufficio dalla
registrazione entro il termine perentorio di due mesi:
    a)  dalla  data di pubblicazione di una domanda di registrazione,
ritenuta  registrabile  ai  sensi dell'articolo 170, comma 1, lettera
a),  ovvero  ritenuta registrabile in base a sentenza di accoglimento
passata in giudicato;
    b) dalla data di pubblicazione della registrazione di un marchio,
la  cui  domanda  non e' stata pubblicata ai sensi dell'articolo 179,
comma 2;
    c)  dal  primo  giorno  del  mese  successivo  a quello in cui e'
avvenuta la pubblicazione del marchio internazionale nella Gazette de
l'Organisation  Mondiale  de la Propriete' Intellectuelle des Marques
Internationales.
  2.  Le  osservazioni,  se  ritenute  pertinenti  e  rilevanti, sono
dall'Ufficio italiano brevetti e marchi comunicate al richiedente che
puo'  presentare  le  proprie  deduzioni  entro  il termine di trenta
giorni dalla data della comunicazione.
  3.  Nel  caso  di  marchio  internazionale,  le  osservazioni  sono
considerate  dall'Ufficio  italiano  brevetti  e  marchi solo al fine
dell'esame di cui all'articolo 170, comma 1, lettera a).