Art. 175.
                Deposito delle osservazioni dei terzi

  ((1.  Qualsiasi  interessato  puo',  senza  con  cio'  assumere  la
qualita'  di  parte  nella  procedura  di  registrazione, indirizzare
all'Ufficio   italiano   brevetti   e  marchi  osservazioni  scritte,
specificando  i  motivi  per  i  quali un marchio deve essere escluso
d'ufficio dalla registrazione.))
  2.  Le  osservazioni,  se  ritenute  pertinenti  e  rilevanti, sono
dall'Ufficio italiano brevetti e marchi comunicate al richiedente che
puo'  presentare  le  proprie  deduzioni  entro  il termine di trenta
giorni dalla data della comunicazione.
  3.  Nel  caso  di  marchio  internazionale,  le  osservazioni  sono
considerate  dall'Ufficio  italiano  brevetti  e  marchi solo al fine
dell'esame di cui all'articolo 170, comma 1, lettera a).