Art. 176.
                      Deposito dell'opposizione

  1.  I  soggetti  legittimati  ai  sensi  dell'articolo  177 possono
presentare  all'Ufficio  italiano  brevetti  e  marchi opposizione la
quale,  a  pena  di inammissibilita', deve essere scritta, motivata e
documentata,  entro  il  termine  perentorio  di  tre mesi dalle date
indicate  nell'articolo  175,  comma 1, lettere a), b), e c), avverso
gli atti ivi indicati.
  2.   L'opposizione,   che   puo'  riguardare  una  sola  domanda  o
registrazione di marchio, deve contenere a pena di inammissibilita':
    a)    in   relazione   al   marchio   oggetto   dell'opposizione,
l'identificazione  del richiedente, il numero e la data della domanda
della  registrazione e i prodotti ed i servizi contro cui e' proposta
l'opposizione;
    b)   in   relazione   al   marchio   o   diritto  dell'opponente,
l'identificazione   del   marchio  o  dei  marchi  anteriori  di  cui
all'articolo  12,  comma  1, lettere d) ed e), nonche' dei prodotti e
servizi  sui  quali e' basata l'opposizione oppure del diritto di cui
all'articolo 8;
    c) i motivi su cui si fonda l'opposizione.
  3.  L'opposizione  si  considera  ritirata  se non e' comprovato il
pagamento  dei  diritti  di  opposizione  entro  i  termini  e con le
modalita' stabiliti dal decreto di cui all'articolo 226.
  4.  Chi  presenta  l'opposizione  deve  depositare entro il termine
perentorio  di  due  mesi  dalla  data di scadenza del termine per il
raggiungimento  di  un  accordo  di conciliazione di cui all'articolo
178, comma 1:
    a)  copia  della  domanda  o del certificato di registrazione del
marchio  su cui e' basata l'opposizione, ove non si tratti di domande
o di certificati nazionali e, se del caso, la documentazione relativa
al  diritto  di  priorita'  o  di preesistenza di cui esso beneficia,
nonche'  la  loro  traduzione  in  lingua  italiana;  nel  caso della
preesistenza,  questa deve essere gia' stata rivendicata in relazione
a domanda od a registrazione di marchio comunitario;
    b) ogni altra documentazione a prova dei fatti addotti;
    c)  la documentazione necessaria a dimostrare la legittimazione a
presentare opposizione, qualora il marchio anteriore non risulti a
    suo  nome  dal  Registro  tenuto dall'Ufficio italiano brevetti e
    marchi;
d) l'atto di nomina ai sensi dell'articolo 201, se e' stato
nominato un mandatario.
  5.  Con  l'opposizione  possono  farsi  valere gli impedimenti alla
registrazione del marchio previsti dall'articolo 12, comma 1, lettere
d)  ed  e),  per  tutti  o per una parte dei prodotti o servizi per i
quali  e'  stata chiesta la registrazione, e la mancanza del consenso
alla  registrazione da parte degli aventi diritto di cui all'articolo
8.