Art. 176. 
                      Deposito dell'opposizione 
 
  1. 1  soggetti  legittimati  ai  sensi  dell'articolo  177  possono
presentare all'Ufficio italiano brevetti e marchi opposizione avverso
gli atti di cui alle lettere a),  b)  e  c),  la  quale,  a  pena  di
inammissibilita', deve essere scritta, motivata e  documentata  entro
il termine perentorio di tre mesi: 
    a) dalla data di pubblicazione di una domanda  di  registrazione,
ritenuta registrabile ai sensi dell'articolo 170,  comma  1,  lettera
a), ovvero ritenuta registrabile in base a sentenza  di  accoglimento
passata in giudicato; 
    b) dalla data di pubblicazione della registrazione di un marchio,
la cui domanda non e' stata pubblicata ai  sensi  dell'articolo  179,
comma 2; 
    c) dal primo giorno del  mese  successivo  a  quello  in  cui  e'
avvenuta la pubblicazione del marchio internazionale nella Gazette de
l'Organisation Mondiale de la Propriete' Intellectuelle  des  Marques
Internationales. 
  2.  L'opposizione,  che  puo'  riguardare  una   sola   domanda   o
registrazione di marchio, e' ricevibile solo  se  redatta  in  lingua
italiana e deve contenere a pena di inammissibilita': 
    a)   in   relazione   al   marchio   oggetto    dell'opposizione,
l'identificazione del richiedente, il numero e la data della  domanda
((o)) della registrazione e i prodotti ed i  servizi  contro  cui  e'
proposta l'opposizione; 
    b)  in   relazione   al   marchio   o   diritto   dell'opponente,
l'identificazione  del  marchio  o  dei  marchi  anteriori   di   cui
all'articolo 12, comma 1, lettere  ((c),))  d)  ed  e),  nonche'  dei
prodotti e servizi sui  quali  e'  basata  l'opposizione  oppure  del
diritto di cui all'articolo 8; 
    c) i motivi su cui si fonda l'opposizione. 
    ((c-bis) se e' stato nominato un mandatario, l'atto di nomina, ai
sensi dell'articolo 201, o la dichiarazione di riserva di deposito ad
esso  relativa.  Se  e'  formulata  riserva,  l'atto  di  nomina   e'
depositato entro il termine perentorio di due  mesi  dalla  data  del
deposito dell'opposizione.)) 
  3. L'opposizione si considera ritirata  se  non  e'  comprovato  il
pagamento dei diritti  di  opposizione  entro  i  termini  e  con  le
modalita' stabiliti dal decreto di cui all'articolo 226. 
  4. Chi presenta l'opposizione  deve  depositare  entro  il  termine
perentorio di due mesi dalla data di  scadenza  del  termine  per  il
raggiungimento di un accordo di  conciliazione  di  cui  all'articolo
178, comma 1: 
    a) copia della domanda o del  certificato  di  registrazione  del
marchio ((,  della  denominazione  di  origine  o  della  indicazione
geografica)) su cui e' basata l'opposizione, ove  non  si  tratti  di
domande o di certificati nazionali e, se del caso, la  documentazione
relativa al diritto di  priorita'  o  di  preesistenza  di  cui  esso
beneficia, nonche' la loro traduzione in lingua  italiana;  nel  caso
della preesistenza, questa deve  essere  gia'  stata  rivendicata  in
relazione a domanda  od  a  registrazione  di  marchio  ((dell'Unione
europea)); 
    b) ogni altra documentazione a prova dei fatti addotti; 
    c) la documentazione necessaria a dimostrare la legittimazione  a
presentare opposizione, qualora il marchio anteriore  non  risulti  a
suo nome dal Registro tenuto dall'Ufficio italiano brevetti e  marchi
((, ovvero nei casi di cui all'articolo 177, comma 1, lettere  d-bis)
e d-ter))); 
    d) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 20 FEBBRAIO 2019, N. 15)). 
  5. Con l'opposizione possono  farsi  valere  gli  impedimenti  alla
registrazione del marchio previsti dall'articolo 12, comma 1, lettere
((c), d), e) ed f), e dall'articolo 14, comma  1,  lettera  c)-bis)),
per tutti o per una parte dei prodotti o servizi per i quali e' stata
chiesta  la  registrazione,  e  la   mancanza   del   consenso   alla
registrazione da parte degli aventi diritto di cui all'articolo 8.